28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/4


Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

1o luglio 2004

nei procedimenti riuniti C-361/02 e C-362/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Peiraios): Elliniko Dimosio contro Nikolaos Tsapalos e Konstantinos Diamantakis (1)

(«Direttiva 76/308/CEE - Assistenza reciproca in materia di recupero di dazi doganali - Applicazione a crediti sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva»)

(2004/C 217/06)

Lingua processuale: il greco

Nei procedimenti riuniti C-361/02 e C-362/02, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Efeteio Peiraios (Grecia), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Elliniko Dimosio e Nikolaos Tsapalos (causa C-361/02), Konstantinos Diamantakis (causa C-362/02), domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 73, pag. 18), come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai crediti doganali che sono sorti in un Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell'entrata in vigore della detta direttiva nell'altro Stato membro, ove l'autorità destinataria dell'istanza ha sede.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.