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7.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/20 |
Ricorso della MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 27 maggio 2004
(Causa T-191/04)
(2004/C 201/43)
Lingua processuale: l'inglese
Il 27 maggio 2004 la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dal sig. R. Kaase, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Tesco Stores Limited.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 marzo 2004 nel procedimento R 486/2003-1; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
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Richiedente il marchio comunitario |
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG |
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Marchio comunitario in oggetto: |
Il marchio figurativo «METRO» per prodotti su cui non verte il presente procedimento (Domanda n. 779116) |
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Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: |
Tesco Stores Limited |
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Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: |
Marchio denominativo nazionale «METRO» |
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Decisione della divisione d'opposizione: |
Rigetto dell'opposizione |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Annullamento della decisione della divisione d'opposizione |
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Motivi del ricorso: |
La ricorrente sostiene che la la data in cui il diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione deve essere in vigore, fatto di cui deve essere apportata la prova, deve essere quella in cui statuisce la divisione di opposizione o, in alternativa, la data di scadenza del termine concesso per fornire altre prove. A sostegno del proprio ricorso, ricorrente denuncia una violazione delle regole di procedura di cui all'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/941 e delle regole 16 e 20 del regolamento della Commissione n. 2868/95 2. Secondo la ricorrente, l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non indica che la validità del marchio anteriore è richiesta unicamente alla data in cui l'opposizione è presentata |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).