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7.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/16 |
Ricorso della Asklepios Kliniken GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 maggio 2004
(Causa T-167/04)
(2004/C 201/36)
Lingua processuale: il tedesco
Il 13 maggio 2004, la Asklepios Kliniken GmbH, con sede in Königstein-Falkenstein (Germania), rappresentata dal sig. K. Füßer, Rechtsanwalt, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 88 CE nonché degli artt. 10, n. 1, e 13, n. 1, della direttiva (CE) 659/1999, non avendo adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 4, nn. 2, 3 e 4, della direttiva (CE) n. 659/1999 in relazione alla denuncia presentata dalla ricorrente con lettera del 20 gennaio 2003. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è una società di diritto privato, di proprietà esclusivamente privata, specializzata nella gestione di ospedali. Essa cerca di ottenere dal gennaio 2003 l'adozione di una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 4, nn. 2, 3 e 4, della direttiva (CE) 659/1999 in relazione ad una presunta concessione di aiuti a favore di ospedali del settore pubblico della Repubblica federale di Germania.
La ricorrente afferma che gli ospedali del settore privato devono essere finanziati essenzialmente mediante le retribuzioni ad essi garantite dai contratti di fornitura conclusi con le casse mutue competenti e le loro federazioni nazionali ed eventualmente con le sovvenzioni dirette destinate alle costruzioni di ospedali concesse sulla base del piano di finanziamento degli ospedali esistente nei rispettivi Länder. Invece, gli ospedali del settore pubblico possono fare affidamento sul fatto che le perdite di gestione da essi spesso subite siano coperte regolarmente dal gestore pubblico competente. Secondo la ricorrente, tali prestazioni costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, che sarebbero soggetti all'obbligo di notificazione in virtù dell'art. 88, n. 3 CE, e sarebbero incompatibili con il mercato comune.
La ricorrente sostiene inoltre che il ricorso è fondato in quanto la Commissione sarebbe rimasta inattiva a dispetto dell'obbligo di agire esistente nel momento della richiesta.