7.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, con ordinanza 27 maggio 2004, nella causa Crailsheimer Volksbank eG contro Klaus Conrads, coniugi Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche e Joachim Nitschke

(Causa C-229/04)

(2004/C 201/17)

Con ordinanza 27 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 giugno 2004, lo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Crailsheimer Volksbank eG, da una parte, e Klaus Conrads, coniugi Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche e Joachim Nitschke, dall'altra, le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se sia compatibile con l'art. 1, n. 1, della direttiva 85/577/CEE (1), subordinare i diritti del consumatore, in particolare il suo diritto di recesso, non solo alla condizione che il contratto sia stato stipulato a domicilio, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, bensì anche ad altri criteri di imputabilità aggiuntivi, come quello del consapevole coinvolgimento di un terzo da parte del commerciante nella conclusione del contratto o quello della negligenza del commerciante con riguardo alla condotta del terzo nella stipulazione di contratti a domicilio.

2.

Se sia compatibile con l'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577/CEE il fatto che, nell'ambito di un mutuo immobiliare, il mutuatario, che abbia non solo stipulato il contratto di mutuo a domicilio, ma che, contemporaneamente e sempre a domicilio, abbia ordinato che il versamento del capitale avvenisse su un conto praticamente sottratto alla sua disponibilità, in caso di recesso sia tenuto a rimborsare al mutuante l'importo mutuato.

3.

Se sia compatibile con l'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577/CEE il fatto che, nell'ambito di un mutuo immobiliare, il mutuatario – sempreché a seguito del recesso sia tenuto a rimborsare l'importo mutuato – debba rimborsare tale importo non alle scadenze rateali pattuite nel contratto bensì immediatamente ed in un'unica soluzione.

4.

Se sia compatibile con l'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577/CEE il fatto che, nell'ambito di un mutuo immobiliare, il mutuatario – sempreché a seguito del recesso sia tenuto a rimborsare l'importo mutuato – debba anche versare gli interessi al tasso di mercato.


(1)  GU L 372, pag. 31.