7.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE - Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile - Assenza di rete fognaria - Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)

(2004/C 201/04)

Lingua processuale: il greco

Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»

Nella causa C-119/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. Kostantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissichet e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 24 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)   GU C 131 del 1.6.2002