24.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/3


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 23 marzo 2004

(Causa C-150/04)

(2004/C 190/06)

Il 23 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e S. Tams, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La ricorrente ha chiesto che la Corte voglia:

1)

statuire che avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa per assicurazioni sulla vita e pensioni, in conformità della quale il diritto a deduzione ed esenzione fiscale per contributi (§§ 18 e 19 della legge sulla tassazione delle pensioni) viene riconosciuto esclusivamente per contributi in relazione a contratti stipulati con enti pensionistici aventi sede in Danimarca, mentre siffatte agevolazioni fiscali non vengono riconosciute per contributi in relazione a contratti stipulati con enti previdenziali aventi sede in altri Stati membri (§§ 53 A e 53 B), il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 39, 43, 49 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

2)

condannare il Regno di Danimarca a sopportare le spese relative alla presente causa.

Motivi e principali argomenti:

La legislazione danese riguardante in particolare la deduzione per contributi per assicurazioni sulla vita e pensioni è in contrasto con le disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi, alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento nonché alla libera circolazione dei capitali e non può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

La libera prestazione dei servizi (art. 49 CE)

La mancanza di accesso al diritto a deduzione e ad esenzione per contributi a regimi pensionistici esteri ha la conseguenza di impedire a sottoscrittori di assicurazioni residenti in Danimarca di aderire a regimi pensionistici di enti previdenziali stabiliti in Stati membri diversi della Danimarca. Agli enti previdenziali esteri viene impedito de facto di offrire i loro servizi sul mercato danese. Il requisito dello stabilimento costituisce così una limitazione del diritto di prestare liberamente servizi a partire da altri Stati membri in Danimarca.

La libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento (artt. 39 CE e 43 CE)

Le norme danesi, ai sensi delle quali i contributi a regimi pensionistici esteri non sono ammessi a deduzione, colpiscono in particolare i lavoratori subordinati e autonomi migranti in provenienza da altri Stati membri. I lavoratori subordinati ed autonomi che si trasferiscono in Danimarca e che hanno già aderito a regimi pensionistici in altri Stati membri, saranno costretti ad aderire a nuovi regimi pensionistici con enti previdenziali stabiliti in Danimarca per ottenere gli stessi vantaggi fiscali a cui hanno diritto i lavoratori che hanno aderito a regimi pensionistici in Danimarca.

La libera circolazione dei capitali (art. 56 CE)

Il requisito che gli enti previdenziali siano stabiliti in Danimarca come condizione perché l'assicurato possa ottenere agevolazioni fiscali impedirà agli assicurati di aderire a regimi pensionistici di enti previdenziali stabiliti in altri Stati membri. Le norme danesi comportano così un ostacolo alla libera circolazione dei capitali in forma di contributi e versamenti in relazione ai regimi pensionistici.

Motivi imperativi di interesse generale

Controllo fiscale efficace

L'esigenza di un controllo fiscale sicuramente efficace, addotta dal governo danese, non può giustificare le disposizioni danesi in materia di deduzione, che costituiscono un ostacolo alle summenzionate libertà. Le disposizioni sono in contrasto con il principio di proporzionalità dato che un controllo fiscale efficace e una prevenzione della sottrazione di entrate fiscali possono essere garantiti da misure meno restrittive delle norme danesi, come, per esempio, il fatto di esigere dai soggetti passivi le necessarie informazioni come condizione per ottenere una deduzione fiscale o il fatto di collaborare con le autorità fiscali di altri Stati membri in conformità della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE (1), relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte indirette.

Coerenza del sistema fiscale

La giurisprudenza della Corte di giustizia riconosce che la coerenza del sistema fiscale esige che lo Stato membro, nel caso in cui debba riconoscere un diritto a deduzione per contributi a regimi pensionistici che sono versati in un altro Stato membro possa assoggettare ad imposta la somma che viene versata dai regimi pensionistici.

Deve tuttavia esistere coerenza nel rapporto con il singolo soggetto passivo e deve esservi una stretta connessione tra il diritto a deduzione per contributi e la tassazione di versamenti.

Una simmetria tra il trattamento fiscale di contributi e versamenti per regimi sia nazionali sia esteri, per il fatto che per i regimi nazionali vi è un diritto a deduzione o ad esenzione per contributi, mentre i versamenti sono assoggettati ad imposta, e per i regimi esteri non vi è un diritto a deduzione, ma per contro non vi è tassazione dei versamenti, non è sufficiente a parere della Commissione.

Il vantaggio fiscale che viene concesso ai regimi pensionistici stipulati presso un ente previdenziale nazionale consiste innanzi tutto in un'esclusione della tassazione di somme corrispondenti a contributi pensionistici. L'esclusione della tassazione comporta che i regimi pensionistici nazionali sono particolarmente attraenti, anche se i versamenti sono successivamente assoggettati ad imposta. Per i regimi pensionistici esteri il fatto che vi sia simmetria nella tassazione non compensa in nessun modo il mancato vantaggio fiscale.

La Danimarca dovrebbe riconoscere che i regimi pensionistici stipulati presso enti previdenziali stabiliti in altri Stati membri debbono rientrare nello stesso vantaggio fiscale dei regimi pensionistici nazionali. Solo nei casi in cui la Danimarca non ha il diritto di assoggettare ad imposta i versamenti pensionistici può essere rilevante prendere in considerazione l'esigenza della coerenza del sistema fiscale. La Danimarca può tuttavia assoggettare ad imposta tutti i versamenti pensionistici ad assicurati, che siano residenti in Danimarca, indipendentemente dal fatto che il regime sia stipulato in Danimarca o all'estero. La Danimarca perde tale diritto solo se l'assicurato trasferisce la sua residenza in un altro Stato.

La Commissione ritiene del resto che la necessaria coerenza del sistema fiscale danese non sia giustificata per il fatto che la Danimarca ha sottoscritto con una serie di paesi accordi sulla doppia imposizione fiscale che comportano che la coerenza del sistema fiscale non è realizzata relativamente al singolo soggetto passivo con una stretta connessione tra deduzione per i contributi e tassazione dei versamenti.

Gli accordi sulla doppia imposizione fiscale che seguono l'accordo tipo OCSE garantiscono che i versamenti pensionistici non sono assoggettati ad imposta sia nel paese in cui risiede l'assicurato sia nel paese in cui l'ente previdenziale è stabilito. Dagli accordi consegue che i versamenti provenienti da regimi pensionistici possono essere assoggettati ad imposta solo nel paese in cui risiedono i percettori della pensione. Gli accordi comportano che la Danimarca ha rinunciato al diritto di assoggettare ad imposta versamenti provenienti da enti previdenziali stabiliti in Danimarca. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i contributi pensionistici abbiano fruito di un diritto a deduzione in Danimarca o no. Viceversa, la Danimarca può assoggettare ad imposta tutti i versamenti pensionistici ad assicurati residenti in Danimarca, anche se il pagamento dei contributi è effettuato in uno dei paesi contraenti.

In altri accordi sulla doppia imposizione fiscale si trovano disposizioni che danno agli assicurati accesso alla deduzione di contributi a regimi pensionistici esteri. Persone che si trasferiscono in Danimarca da uno di questi paesi possono così mantenere il loro regime pensionistico in patria e dedurre i contributi ai regimi nel reddito imponibile in Danimarca. Le disposizioni in materia di deduzione contenute in tali accordi dimostrano che le norme danesi sulla mancanza del diritto di deduzione per contributi a regimi pensionistici esteri non sono logiche.


(1)  GU CE L 336, pag. 15.