24.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande sezione)

8 giugno 2004

nel procedimento C-220/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer (1)

(«Principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile - Nozione di retribuzione - Riconoscimento, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento, dei periodi di servizio militare svolti - Possibilità di paragonare i lavoratori che effettuano un servizio militare e le lavoratrici che, alla fine del loro congedo di maternità, si avvalgono di un congedo parentale la cui durata non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento»)

(2004/C 190/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-220/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten e Wirtschaftskammer Österreich, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 141 CE e 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, (GU L 45, p. 19), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J.-P. Puissochet (relatore) e J. N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato l'8 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il vantaggio rappresentato, per le persone che svolgono un servizio militare o, in sostituzione, un servizio civile obbligatorio volontariamente prolungabile, dal riconoscimento della durata di tali servizi ai fini del calcolo di un'indennità di licenziamento alla quale le stesse potrebbero in seguito avere diritto, deve essere considerato un elemento della loro retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE.

2)

L'art. 141 CE e la direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, non ostano a che nel calcolo dell'indennità di licenziamento venga riconosciuta, a titolo di anzianità di servizio, la durata del servizio militare o del suo equivalente civile, svolti in maggioranza da uomini, ma non quella dei congedi parentali di cui si avvalgono più frequentemente le donne.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002.