22.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/24 |
Comunicazione destinata agli utilizzatori nell'Unione europea di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2005, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1)
(2004/C 187/05)
La presente comunicazione riguarda le seguenti sostanze:
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clorofluorocarburi (CFC) 11, 12, 113, 114 e 115, |
— |
altri clorofluorocarburi completamente alogenati, |
— |
tetracloruro di carbonio, |
— |
halon, |
— |
1,1,1-tricloroetano, |
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idrobromofluorocarburi (HBFC), |
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bromoclorometano. |
La presente comunicazione è destinata agli utilizzatori che intendono:
1) |
impiegare le suddette sostanze nell'ambito della Comunità per la fabbricazione di inalatori-dosatori; |
2) |
acquistare le suddette sostanze direttamente da un produttore (e non da un distributore di tali sostanze) o importarle nella Comunità per attività di laboratorio e di analisi. |
Le sostanze controllate per usi essenziali possono essere prodotte nella Comunità o, se necessario, importate da fonti esterne alla Comunità.
La decisione IV/25, adottata dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha stabilito i criteri e la procedura per determinare gli «usi essenziali» per i quali la produzione e il consumo possono essere proseguiti dopo la scadenza del calendario di eliminazione progressiva.
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2038/2000, stabilisce la necessità di determinare le quantità di sostanze controllate destinate ad usi essenziali che possono essere autorizzate nella Comunità nel 2004, conformemente alla decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal.
La decisione XV/14 adottata dalle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari per soddisfare gli usi essenziali di CFC destinati agli inalatori-dosatori per la cura dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche come specificato nell'allegato 1, conformemente alle condizioni fissate dalla riunione delle parti nel paragrafo 2 della sua decisione VII/28. Per la produzione nella Comunità europea di inalatori-dosatori nel 2005, la quantità di CFC 11, 12, 113 e 114 autorizzata dalle parti nella decisione XV/14 è 1 030 000 kg (un milione trentamila chilogrammi PRO).
Ai sensi della decisione X/19 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, la purezza delle sostanze controllate destinate ad essere utilizzate in laboratorio deve essere almeno del 99 % per l'1.1.1-tricloroetano e del 99,5 % per i CFC e il tetracloruro di carbonio. Queste sostanze e miscele ad elevato grado di purezza contenenti sostanze controllate saranno fornite esclusivamente in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a tre litri oppure in fiale in vetro da 10 millilitri o più piccole, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate ad attività di laboratorio e di analisi e specificando che le sostanze usate o in eccesso devono, se possibile, essere raccolte e riciclate. Nel caso in cui il riciclaggio risulti impossibile il materiale deve essere distrutto.
La decisione XV/8 adottata dalla parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessario a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate elencati negli allegati A, B e C (sostanze del gruppo II e III) del protocollo di Montreal per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell'allegato IV della relazione della settima riunione delle parti, soggette alle condizioni di cui all'allegato II della relazione della sesta riunione delle parti.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 e del regolamento (CE) n. 2038/2000, la procedura di assegnazione di quantitativi di sostanze controllate per gli usi essenziali di cui sopra è la seguente:
1) |
Le imprese che non sono in possesso di un contingente per il 2004 e che desiderano richiedere alla Commissione un contingente per usi essenziali per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 devono contattare la Commissione entro e non oltre il 3 settembre 2004 al seguente indirizzo:
|
2) |
Le richieste di licenza per usi essenziali possono essere presentate da tutti gli utilizzatori delle sostanze elencate all'inizio della presente comunicazione. Nel caso dei CFC e per l'utilizzazione negli inalatori-dosatori, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul foglio elettronico disponibile sul sito Internet dell'ODS http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/home.cfm. Per gli usi di laboratorio, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul modulo disponibile sul sito Internet. Una copia della richiesta deve essere inviata anche all'autorità competente dello Stato membro interessato (cfr. allegato I per gli indirizzi). |
3) |
Soltanto le richieste pervenute entro il 3 settembre 2004 saranno valutate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000. |
4) |
La Commissione assegnerà i contingenti a tali utilizzatori, notificando loro l'uso per il quale la licenza è stata concessa, nonché la sostanza autorizzata e la quantità concessa. |
5) |
In base alla suddetta procedura, la Commissione notificherà tramite una decisione le quantità di sostanze controllate per il 2005 agli utilizzatori comunitari che le destinano ad un uso per il quale la produzione e l'importazione saranno autorizzate. |
6) |
Gli utilizzatori titolari per il 2005 di un contingente per usi essenziali di una sostanza controllata possono presentare, tramite il sito Internet dell'ODS, una richiesta a un produttore comunitario o, se necessario, chiedere una licenza di importazione alla Commissione per una sostanza controllata fino al limite autorizzato per il loro contingente. Il produttore deve essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui opera a produrre la quantità di sostanza controllata indicata nella licenza. L'autorità competente dello Stato membro informa preliminarmente la Commissione delle autorizzazioni che saranno rilasciate. |
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1).
ANEXO/PŘÍLOHA/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/LISA/ANNEXE/MELLÉKLET/ALLEGATO/PRIEDAS/PIELIKUMS/ANNESS/BIJLAGE/ZAŁĄCZNIK/ANEXO/PRÍLOHA/PRILOGA/LIITE/BILAGA
BELGIQUE/BELGIË
M. Peter Wittoeck |
Ministère fédéral des affaires sociales de la santé publique et de l'environnement |
Cité administrative de l'État |
19, Boulevard Pacheco — boîte 5 |
B-1010 Bruxelles/Brussel |
ČESKÁ REPUBLIKA
Mr Jiri Dobiasovsky |
Ministry of the Environment of the CR |
Air protection Department |
Vrsovicka 65 |
CZ-100 10 Prague 10 |
DANMARK
Mr Mikkel Aaman Sorensen |
Miljøstyrelsen (EPA) |
Strandgade 29 |
DK-1401 Copenhagen K |
DEUTSCHLAND
Mr Rolf Engelhardt |
Ministry for Environment |
Dept. IG 11 5 |
P.O. Box 120629 |
DE-53048 Bonn |
EESTI
Ms Valentina Laius |
Ministry of the Environment of the Republic of Estonia |
Environment Management and Technology Department |
Toompuiestee 24 |
EE - Tallinn 15172 |
ΕΛΛΑΣ
Mrs Elpida Politis |
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works |
International Activities and EEC Department |
17 Ameliedos Street |
EL-115 23 Athens |
ESPAŇA
Sra. María Teresa Barres |
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental |
Ministerio de Medio Ambiente |
Pza. San Juan de la Cruz s/n |
ES-28071 Madrid |
FRANCE
Mme Claude Putavy |
Ministère de l'écologie et du développement durable |
DRPR/BSPC |
20, avenue de Ségur |
F-75302 Paris 07 SP |
IRELAND
Mr Patrick O'Sullivan |
Inspector (Environment) |
Dept of Environment and Local Government |
Custom House |
Dublin 1 |
ITALIA
Mr Alessandro Peru |
Dept of Global Environment, International and Regional Conventions |
Via Cristoforo Colombo 44 |
IT-00147 Roma |
ΚΥΠΡΟΣ
Dr. Charalambos Hajipakkos |
Environment Service |
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment |
CY - Nicosia |
LATVIJA
Mr Armands Plate |
Ministry of Environment |
Environmental Protection Department |
Peldu iela 25 |
LV-1494, Rīga |
LIETUVA
Ms Marija Teriosina |
Ministry of Environment |
Chemicals Management Division |
Jaksto str. 4/9 |
LT - 2600 Vilnius |
LUXEMBOURG
M. Pierre Dornseiffer |
Administration de l'environnement |
Division Air/Brut |
16, rue Eugène Ruppert |
L-2453 Luxembourg |
MAGYARORSZÁG
Mr Robert Toth |
PO Box 351 |
Ministry of Environment and Water |
Department for Air Pollution and Noise Control |
HU-1394 Budapest |
MALTA
Ms Charmaine Vassallo |
Malta Environment and Planning Authority |
Environment Protection Directorate |
Pollution Control, Wastes and Minerals |
C/o Quality Control Laboratory |
Industrial Estate Kordin |
MT - PAOLA |
NEDERLAND
Mr M. Hildebrand |
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment |
Rijnstraat 8 |
NL-2500 GX Den Haag |
ÖSTERREICH
Mr Paul Krajnik |
Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management |
Chemicals Department |
Stubenbastei 5 |
AT-1010 Wien |
POLSKA
Mr Janusz Kozakiewicz |
Industrial Chemistry Research Institute |
8, Rydygiera Street |
PL-01-793 Warsaw |
PORTUGAL
Dra. Cristina Vaz Nunes |
Ministério do Ambiente |
Rua da Murgueira-Zambujal |
PT – 2721-865 Amadora |
SLOVENIJA
Ms Irena Malesic |
Ministry of the Environment |
Spacial Planning and Energy |
Environmental Agency of the Republic of Slovenia |
Vojkova 1b |
SI-1000 Ljubljana |
SLOVENSKO
Mr Lubomir Ziak |
Ministry of the Environment |
Air Protection Department |
Nam. L. Stura 1 |
SK – 812 35 Bratislava |
SUOMI/FINLAND
Mrs Eliisa Irpola |
Finnish Environment Institute |
Chemicals Division |
Kesäkatu 6 |
FI-00121 Helsinki |
SVERIGE
Ms Maria Ujfalusi |
Swedish Environmental Protection Agency |
Naturvårdsverket |
Blekholmsterassen 36 |
SE-106 48 Stockholm |
UNITED KINGDOM
Mr Stephen Reeves |
Global Atmosphere Division |
UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs |
3rd floor — zone 3/A3 |
Ashdown House |
123 Victoria Street |
London SW1E 6DE |