20.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/6


Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles

Státní zemědělský intervenční fond, Praha

Direktoratet for FødevareErhverv, København

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Frankfurt am Main

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (OΠEKEΠE), Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris

Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma

Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (KOAΠ), Nicosia

Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Rīga

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA), Vilnius

Ministère de l'agriculture, Luxembourg

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag

Agrarmarkt Austria (AMA), Wien

Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki

Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping

Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne

Bando di gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

(n. 1/2004)

(2004/C 185/06)

I.   OGGETTO

1.

È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni salvo l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo, quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.

La gara permanente si effettua conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (1) ed al regolamento (CE) n. 1327/2004 (2).

II.   TERMINI

1.

La gara permanente rimane aperta sino al 28 luglio 2005. Durante il periodo della sua validità si procede a gare parziali.

2.1.

Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal 23 luglio 2004 e scade il 29 luglio 2004 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

2.2.

Per ognuna delle gare parziali seguenti, il termine di presentazione delle offerte decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la precedente gara parziale.

2.3.

La scadenza del termine di presentazione delle offerte è fissata alle ore 10.00, ora di Bruxelles, dei seguenti giorni:

il 12 e 26 agosto 2004,

il 9, 16, 23 e 30 settembre 2004,

il 7, 14, 21 e 28 ottobre 2004,

il 4, 11 e 25 novembre 2004,

il 9 e 23 dicembre 2004,

il 6 e 20 gennaio 2005,

il 3 e 17 febbraio 2005,

il 3, 17 e 31 marzo 2005,

il 14 e 28 aprile 2005,

il 12 e 26 maggio 2005,

il 2, 9, 16, 23 e 30 giugno 2005,

il 14 e 28 luglio 2005.

3.

Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, il bando di gara è valido per tutte le gare parziali che vengono effettuate nel periodo di validità della gara permanente.

III.   OFFERTE

1.

Col presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, offerte relative al prelievo all'esportazione e/o alla restituzione all'esportazione dello zucchero di cui al titolo I.

2.1.

Le offerte, presentate per iscritto, devono giungere al più tardi alle date e alle ore di cui al titolo II, punto 2, depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, ovvero inviandola mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, fax oppure e-mail, ad uno dei seguenti indirizzi:

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení vývozních subvencí

Ve Smečkách 33

CZ-11000 Praha 1

Tel. (420) 222 871 458

Fax (420) 222 871 714

Direktoratet for Fødevare Erhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tel. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

Referat 325

D-60631 Frankfurt am Main

Tel. (49-69) 15 64-0

Fax (49-69) 15 64-624/794

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva maantee 3

Tartu 51009

Tel. (372) 7 371 200

Fax (372) 7 371 201

e-mail: pria@pria.ee

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων,

Αχαρνών 241, Αθήνα

Tel. 221 734 – 221 735 – 221 738

Fax 867 11 11 Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97, 491 521 98 32 e 915 22 43 87

e-mail: sgarmoni@fega.mapya.es

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre

120, boulevard de Courcelles

F-75017 Paris

Tel. (33-1) 56 79 46 00

Fax (33-1) 56 79 46 60

Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Tel. (01) 607 20 00

Fax (01) 676 40 37

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Direzione Organismo pagatore

Colture specializzate

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Telex 06/620064

Tel. (39) 06 49 49 95 63 — (39) 06 49 49 95 76

Fax (39) 06 445 39 16

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000/Nicosia

Tel. +357-22557777

Fax +357-22557755

email commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

2, Republikas laukums

LV – 1981, Rīga

Tel. (371) 7027542

Fax (371) 7027120

email: LAD@lad.gov.lv

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Užsienio Prekybos Departamentas

Blindžių g. 17

LT - 08111 Vilnius

Tel. (370) 5 2683954

Fax (370) 5 2391376

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Telex: 2 537 AGRIM LU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

Tel. (36) 1 219 4514

Fax (36) 1 219 4511

Agenzija ta' Pagamenti - Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

Tel.: (356) 2295 2227/2225/2115

Fax: (356) 2295 2224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

Tel. (070) 370 87 08

Fax (070) 346 14 00/370 84 44

e-mail: hpa@hpa.agro.nl

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel. (43-1) 33 151 208

Fax (43-1) 33 151 303

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Produktów Przetworzonych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 75 90

Fax (48) 22 661 71 58

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Edifício da Alfândega

Rua Terreiro do Trigo

P-1149-060 Lisboa

Tel. (351) 218 81 42 63

Fax (351) 218 81 42 61

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

1000 Ljubljana

Tel. (386) 1478 9228

Fax (386) 1479 9206

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421) 2 592 66 397

Fax (421) 2 592 66 361

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30,

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 160 01

Fax (358-9) 16 05 27 78

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tel. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YE

United Kingdom

Tel. (44 191) 226 50 79

Fax (44 191) 226 18 39

3.

Le offerte che non sono presentate per telex, telegramma, fax o e-mail devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. Sulla busta interna, anch'essa sigillata, deve essere apposta la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara permanente per la determinazione di un prelievo all'esportazione e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco n. 1/2004 – Riservato».

4.

L'offerta è valida solo se soddisfa alle seguenti condizioni:

a)

L'offerta deve precisare:

i)

gli estremi della gara (n. 1/2004);

ii)

il nome e l'indirizzo dell'offerente;

iii)

il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

iv)

l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg. di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;

v)

l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

b)

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la cauzione di cui al titolo IV, ovvero una prova dell'avvenuta costituzione della cauzione stessa, è pervenuta ad uno degli indirizzi di cui al titolo IIII, punto 2.1, preso in considerazione dall'offerente per la presentazione della sua offerta;

c)

il quantitativo da esportare è pari almeno a 250 t di zucchero bianco;

d)

l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;

e)

l'offerta è corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, del codice NC 1701 99 10;

f)

l'offerta è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

i)

completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui al titolo VI, punto 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), non sia stato rispettato, e

ii)

informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno di scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

5.

L'offerta, le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

6.

Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel medesimo non sono prese in considerazione.

7.

Le offerte presentate non possono essere ritirate.

8.

Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se soddisfa ad una delle due condizioni in appresso:

a)

l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del temine di presentazione delle offerte in causa;

b)

l'aggiudicazione riguarda la totalità ovvero una determinata parte del quantitativo offerto.

IV.   CAUZIONE

1.1.

Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 euro per 100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara.

1.2.

La cauzione di cui al precedente punto 1.1, fatto salvo il disposto del titolo VI, punto 3, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2.1.

La cauzione, di cui al punto 1.1, è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi, espressa nella moneta del medesimo Stato. La garanzia è costituita a favore dell'organismo competente interessato.

2.2.

Tuttavia, per le offerte presentate presso l'organismo competente tedesco, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'organismo competente degli altri Stati membri, la garanzia può essere fornita anche da un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi. La garanzia è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3.1.

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione, di cui al punto 1.1, è svincolata soltanto:

a)

per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non sia stato dato seguito alla loro offerta;

b)

per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa entro i termini previsti al titolo V, punto 6.1, lettera b), nella misura di 10 euro per 100 kg di zucchero bianco.

c)

per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 (3), l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), alle condizioni imposte dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione che può essere svincolata è ridotta, eventualmente, di un importo che rappresenta la differenza esistente:

a)

tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure;

b)

tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo.

3.2.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4.

In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro interessato adotta le misure relative allo svincolo della cauzione che ritiene necessarie tenuto conto delle circostanze addotte dall'interessato.

V.   AGGIUDICAZIONE

1.

Previo esame delle offerte, per ogni gara parziale può essere fissato un quantitativo massimo.

2.

Può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

3.1.

Tranne in caso di applicazione delle disposizioni del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3.2.

Tranne in caso di applicazione delle disposizioni del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

4.

Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia stato fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione, partendo da quello più elevato.

Allorché, per una gara parziale, sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia stata fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede conformemente alle disposizioni del primo comma; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

5.1.

Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al punto 4 si risolva, per effetto dell'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa viene aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.

5.2.

Le offerte che indicano lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

a)

proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero

b)

per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero

c)

per estrazione a sorte.

6.1.

L'aggiudicatario ha:

a)

diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b), per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione menzionati nell'offerta;

b)

l'obbligo di presentare una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo al più tardi:

a)

l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva;

b)

l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non sia prevista alcuna gara parziale;

c)

l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo di cui al titolo VI, punto 3.

6.2.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

7.1.

L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

7.2.

La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

a)

gli estremi della gara (n. 1/2004);

b)

il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

c)

l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco, del quantitativo di cui alla lettera b).

VI.   TITOLI DI ESPORTAZIONE

1.

Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 1464/95 (4), e quelle dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 (5), non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente bando.

2.1.

I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

2.2.

Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate a decorrere dal 1o maggio 2005 sono validi soltanto fino al 30 settembre 2005.

Le autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2005 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al primo comma e purché l'operazione in questione non sia soggetta al regime previsto dagli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (6).

2.3.

I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate tra il 29 luglio 2004 e il 30 settembre 2004 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1o ottobre 2004.

3.

Salvo casi di forza maggiore, il titolare del titolo corrisponde all'organismo competente un determinato importo per il quantitativo per il quale non è stato rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 1291/2000, e allorquando la cauzione di cui al titolo IV, punto I.I, è inferiore:

a)

al prelievo all'esportazione indicato nel titolo diminuito del prelievo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del suddetto titolo, oppure;

b)

alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, oppure;

c)

alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo.

L'importo da corrispondere di cui al primo comma è pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1.

4.

Ai fini della presente gara permanente non può essere invocata la possibilità di revoca prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

VII.   CONTENZIOSO

Ogni controversia tra l'aggiudicatario e l'organismo competente presso il quale è stata presentata l'offerta:

1)

è di esclusiva competenza:

allorquando si tratti del BIRB, dei tribunali di Bruxelles, senza altro ricorso,

allorquando si tratti dello SZIF, dei tribunali di Praga,

allorquando si tratti del «Direktoratet for Fødevare Erhverv», dei tribunali di Copenaghen,

allorquando si tratti del BLE, dei tribunali di Francoforte sul Meno,

allorquando si tratti del PRIA, del tribunale amministrativo di Tartu (Tartu halduskohus),

allorquando si tratti dell'OΠEKEΠE, dei tribunali di Atene,

allorquando si tratti del FEGA, dei tribunali di Madrid,

allorquando si tratti del FIRS, del Tribunal de grande instance di Parigi, in tutti i casi, compresi la chiamata in garanzia e il liticonsorzio passivo,

allorquando si tratti dell'AGEA, dei tribunali di Roma,

allorquando si tratti del KOAΠ, dei tribunali di Cipro,

allorquando si tratti del LAD, dei tribunali di Riga,

allorquando si tratti dell'«Užsienio Prekybos Departamentas», dei tribunali di Vilnius,

allorquando si tratti dell'«Office des licences», del tribunale amministrativo di Lussemburgo,

allorquando si tratti dell' MVH, dei tribunali di Budapest,

allorquando si tratti dell'AP, dell'ufficio interno del contenzioso,

allorquando si tratti delll'HPA, del College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, L'Aja,

allorquando si tratti dell'AMA, dei tribunali di Vienna,

allorquando si tratti dell'ARR, del Wojewódzki Sąd Administracyjny di Varsavia

allorquando si tratti del Ministério das Finanças, del tribunale «da Comarca», di Lisbona,

allorquando si tratti dell'Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, dei tribunali di Lubiana

allorquando si tratti del PPA, del Ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca, Sezione Agricoltura e Commercio

allorquando si tratti del Maa-ja metsätalousministeriö interventioyksikö, del tribunale Uudenmaan Lääninoikeus;

2)

è disciplinata:

allorquando si tratti dell'ISIA, dalla legislazione irlandese,

allorquando si tratti dell'RPA, dalla legislazione inglese,

allorquando si tratti dell' SJV, dalla legislazione svedese.


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(4)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2002 GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11.

(5)  GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 GU L 293 del 16.11.1996, pag. 3.

(6)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.