10.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/17


Ricorso del sig. Donal Gordon contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 maggio 2004

(Causa T-175/04)

(2004/C 179/33)

Lingua processuale: l'inglese

Il 7 maggio 2004 il sig. Donal Gordon, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. M. Byrne, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'autorità investita del potere di nomina adottata in risposta al reclamo della ricorrente R/402/03;

annullare la decisione della Commissione 26 aprile 2002 sulle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto del personale o le misure specifiche in materia in quanto i rapporti sono stati adottati prima che fossero esaminati tutti i reclami relativi allo stesso grado nella stessa unità;

annullare la Comunicazione amministrativa 99-2002 in data 3 dicembre 2002 o le misure specifiche in materia in quanto stabiliscono un punteggio medio;

concedere al ricorrente il risarcimento per il danno arrecato alle sue aspettative di carriera, al suo stato psicologico e alla sua salute;

ordinare alla Commissione di pagare tutte le spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente adduce, a sostegno delle sue richieste, in primo luogo la violazione di forme sostanziali e del diritto di difesa in quanto il notatore non ha avuto un colloquio con il funzionario entro cinque giorni lavorativi come dispone l'art. 7, n. 5, della decisione della commissione 26 aprile 2002 sulle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto.

Inoltre il ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione da parte del notatore il quale ha firmato il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente, nonostante gli elementi anomali e contraddittori a sua disposizione. Inoltre il ricorrente invoca un abuso di potere riguardo al fatto che il detto funzionario non ha intrapreso alcuna azione per correggere tale errore manifesto di valutazione.

Infine il ricorrente invoca la violazione di una forma sostanziale e del diritto di difesa in quanto il sistema di reclamo interno attuato dalla decisione della Commissione 2 aprile 2002 è stato privato di ogni effetto dalla circostanza che prima ancora che il reclamo fosse inoltrato gli altri rapporti della stessa unità a cui il rapporto impugnato era collegato da un punteggio medio erano stati definitivamente adottati e dal numero limitato di punti accantonati in previsione di reclami.