28.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/2


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti «magnetici», a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America e della Russia e avviso di riesame intermedio relativo al dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcune lamiere, dette «magnetiche», a grani orientati originarie della Russia ( denominate anche lamiere e nastri di acciai al silicio, detti «magnetici», laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm)

(2004/C 144/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) (il regolamento di base) secondo la quale le importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti «magnetici», a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America e della Russia sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   DENUNCIA

La denuncia è stata presentata il 13 aprile 2004 dalla Confederazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») per conto dei produttori la cui produzione rappresenta una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 50 %, della produzione complessiva comunitaria di prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati.

2.   PRODOTTO

I prodotti oggetto delle presunte pratiche di dumping sono i prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti «magnetici», a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America e della Russia (il prodotto in questione), normalmente dichiarati ai codici NC 7225 1100 e 7226 1100. Il prodotto in questione comprende sia i prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti «magnetici», a grani orientati di largezza superiore a 500 mm, sia i prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti «magnetici», a grani orientati di larghezza non superiore a 500 mm. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

3.   DENUNCIA DI DUMPING

La denuncia di dumping relativa agli Stati Uniti d'America è basata sul confronto tra il valore normale stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

La denuncia di pratiche di dumping nei confronti della Russia si basa sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per entrambi i paesi esportatori interessati.

4.   DENUNCIA DI PREGIUDIZIO

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione dagli Stati Uniti d'America e dalla Russia sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, inciso negativamente sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, con sostanziali ripercussioni negative sul rendimento complessivo e sulla situazione finanziaria dell'industria stessa.

5.   PROCEDIMENTO

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta valuterà se il prodotto in questione originario degli Stati Uniti d'America e della Russia sia oggetto di pratiche di dumping e se queste abbiano causato un pregiudizio.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America e della Russia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori in questione.

In ogni caso, tutte le parti sono invitate a contattare via fax la Commissione quanto prima, e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso, per verificare se il loro nome compaia nella denuncia ed, eventualmente, per chiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera c), del presente avviso.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono suffragate da validi elementi di prova.

6.   TERMINI

a)   Termine per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

b)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

c)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

7.   COMUNICAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AL QUESTIONARIO E CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (2) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione Europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

8.   OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.

9.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   RIESAME DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Con il regolamento (CE) n. 151/2003 (3) del Consiglio è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune lamiere, dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia, denominate anche lamiere e nastri di acciai al silicio, detti «magnetici», laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm), classificate ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza pari o superiore a 600 mm) e 7226 11 10 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm ma inferiore a 600 mm) (4).

Se a seguito del procedimento avviato con il presente avviso, si deciderà di istituire misure sui prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti «magnetici», a grani orientati, originari della Russia, coprendo così anche le lamiere e i nastri di acciai al silicio, detti «magnetici», laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, non sarà necessario mantenere in vigore le misure istituite dal regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, che dovrà essere opportunamente modificato o abrogato. Pertanto, occorre aprire un riesame intermedio per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 151/2003 in modo da consentire le necessarie modifiche o l'abrogazione alla luce dell'esito dell'inchiesta avviata con il presente avviso.

Pertanto, la Commissione avvia, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 151/2003. Le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'avviso si applicano mutatis mutandis al presente riesame intermedio.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(3)  GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

(4)  Dal 1o gennaio 2004, il codice NC 7226 11 10 è stato sostituito dal codice NC ex 7226 11 00.