30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/28 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)
31 marzo 2004
nel procedimento C-51/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Löbau): Nicoleta Maria Georgescu (1)
(«Regolamento (CE) n. 539/2001 - Paesi per i quali l'applicazione dell'abolizione del visto obbligatorio è sospesa fino a una successiva decisione del Consiglio - Portata della sospensione - Incompetenza della Corte»)
(2004/C 118/51)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-51/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Amtsgericht Löbau) nella causa dinanzi ad esso pendente a carico di Nicoleta Maria Georgescu, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, p. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di Sezione, dal sig. J.-P. Puissochet e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 31 marzo 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la questione proposta dall'Amtsgericht Löbau (Germania) con la sua ordinanza di rinvio 21 ottobre 2002.