30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/26 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
30 aprile 2004
nella causa C-172/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Robert Bourgard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Lavoratori autonomi - Deroga ammessa in materia di fissazione dell'età pensionabile - Possibilità per i lavoratori di sesso maschile di far valere il diritto anticipato alla pensione di vecchiaia - Limitazione alle sole discriminazioni necessariamente ed oggettivamente collegate alla differenza dell'età pensionabile - Metodo di calcolo - Riduzione a causa di anticipazione)
(2004/C 118/45)
Lingua di procedura: il francese
Nel procedimento C-172/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Robert Bourgard e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 30 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:
L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, letto in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. a), della medesima direttiva va interpretato nel senso che non osta, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro abbia mantenuto una differenza di età pensionabile tra i lavoratori maschili ed i lavoratori femminili, a che tale Stato membro, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, calcoli l'importo della pensione di vecchiaia diversamente a seconda del sesso del lavoratore ed applichi ai lavoratori di sesso maschile, i soli ad avere il diritto di chiedere il beneficio della pensione di vecchiaia con anticipazione nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile, una riduzione del 5 % per ogni anno di anticipazione.