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30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
Sesta Sezione
29 aprile 2004
nella causa C-372/97: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1).
(Aiuti concessi dagli Stati - Trasporti di merci su strada - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza - Presupposti per una deroga al divieto di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) - Aiuti nuovi o aiuti esistenti - Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento - Motivazione»)
(2004/C 118/02)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa C-372/97, Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. O. Fiumara), con domicilio eletto in Lussemburog, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Nemitz e P. Stancanelli, assistiti dall'avv. M. Moretto), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU 1998, L 66, pag. 18), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: sig. S. Alber; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Non occorre provvedere sui capi del ricorso diretti a far annullare gli artt. 2 e 5 della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta Regione, nei limiti in cui tali articoli dichiarano illegittimi gli aiuti concessi dal 1o luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese. |