30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/43


Ricorso del Regno di Spagna contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 18 marzo 2004

(Causa C-145/04)

(2004/C 106/74)

Il 18 marzo 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno Unito, emanando lo «European Parliament (Representation) Act 2003», è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE, come pure l'Atto 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976 – 76/787/CECA, CEE, Euratom, sull'elezione diretta del Parlamento europeo (1), e

porre le spese a carico del Regno Unito.

Motivi e principali argomenti:

I motivi in diritto su cui si basa il presente ricorso sono i seguenti:

I.

Violazione degli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE, dato che

a)

loEuropean Parliament (Representation) Act 2003 (legge britannica 2003, sullelezione del Parlamento europeo; in prosieguo: «EPRA 2003») riconosce il diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento europeo a persone che non sono cittadine di uno Stato membro (cioè quelle qualificate cittadine del Commonwealth e che risiedono in Gibilterra) e, quindi, non hanno lo status di cittadini dell'Unione. Dal punto di vista del Regno di Spagna vi è un chiaro collegamento tra la cittadinanza dell'Unione e il diritto di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo.

b)

Il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo è disciplinato dall'art. 190 CE. Quindi, il fondamento normativo di tale diritto è di competenza comunitaria. Solo le persone che possono esercitare tale diritto sono cittadini dell'Unione, in quanto l'art. 190 CE va interpretato in connessione con gli artt. 17 CE e 19 CE.

c)

L'espressione «popoli degli Stati» usata negli artt. 189 CE e 190 CE, dev'essere interpretata nel senso che si riferisce solo ai cittadini degli Stati membri, e non comprende i cittadini extracomunitari, anche se essi risiedono in un territorio in cui viene applicato il diritto comunitario.

d)

Il fatto di concedere il diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo a coloro che non sono cittadini dell'Unione comporta una violazione della cittadinanza dell'Unione, in quanto talune persone godrebbero del diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo, ma non godrebbero degli altri diritti della cittadinanza europea.

e)

Ammettere la competenza unilaterale degli Stati membri nel conferire il diritto di voto attivo e passivo per l'elezione del Parlamento europeo equivarrebbe ad aprire il varco ad analoghe pretese negli altri Stati membri.

II.

Violazione dell'Atto 1976, dato che

L'Atto 1976 esclude Gibilterra dalla sua sfera materiale d'applicazione quando disciplina le elezioni del Parlamento europeo. Tale esclusione è in armonia con lo status di Gibilterra, in conformità al diritto internazionale e comunitario.

Il Regno Unito ha accettato, nella sua dichiarazione 18 febbraio 2004, di autorizzare gli elettori di Gibilterra a votare per le elezioni al Parlamento europeo come parte e nelle stesse forme degli elettori di un collegio elettorale esistente nel Regno Unito.

Tuttavia lo EPRA 2003 comprende il territorio di Gibilterra (non il suo elettorato) in un collegio elettorale esistente nel Regno Unito. Questo collegio elettorale composto viola l'Atto 1976 e la soprammenzionata dichiarazione.


(1)  GU L 278, dell'8.10.1976, pag. 1.