17.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/20


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna Unito e Irlanda del Nord, proposto il 13 febbraio 2004.

(Causa C-65/04)

(2004/C 94/43)

Il 13 febbraio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jürgen Grunwald e dal sig. L. Ström van Lier, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna Unito e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna Unito e Irlanda del Nord, non avendo informato preliminarmente la popolazione che rischia di essere interessata da un'emergenza radioattiva, coordinando tale azione con il piano di emergenza esistente a Gibilterra, è venuto meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom (1), concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna Unito e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 5, n. 3, della direttiva, relativo all'informazione preliminare della la popolazione che rischia di essere interessata da un'emergenza radioattiva, prescrive che le informazioni pertinenti siano comunicate alla popolazione indicata senza che essa ne debba fare richiesta.

Le circostanze che hanno condotto la Commissione ad effettuare gli accertamenti (interventi di riparazione del sottomarino nucleare «Tireless») hanno rivelato che la popolazione di Gibilterra che rischiava di essere interessata da un'emergenza radioattiva non era stata preliminarmente informata. Non si può considerare che il semplice fatto che il Gibraltar Public Safety Scheme (GIBPUBSAFE) fosse a disposizione del pubblico nelle biblioteche pubbliche soddisfi le condizioni di cui all'art. 5, n. 3, della direttiva, che impone l'effettiva comunicazione di tali informazioni.


(1)  GU 1989, L 357, pag. 31.