17.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/18


Ricorso del sig. G. Krikorian, della sig.ra S. Tatoyan coniugata Krikorian e dell'Associazione Euro-Arménie avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-346/03, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione, e avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 dicembre 2003, nella causa T-346/03 R, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione.

Causa C-18/04 P

(2004/C 94/37)

Il 16 gennaio 2004 il sig. G. Krikorian, la sig.ra S. Tatoyan coniugata Krikorian e l'Associazione Euro-Arménie hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-346/03, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione, e avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 dicembre 2003, nella causa T-346/03R, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1)

annullare in toto l'ordinanza pronunciata il 17 dicembre 2003 e notificata con lettera raccomandata ricevuta il 6 gennaio 2004, con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), nella causa T-346/03, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione, ha respinto, ai sensi dell'art. 111 del suo regolamento di procedura, il ricorso per risarcimento danni dei ricorrenti poiché sarebbe manifestamente infondato in diritto;

2)

annullare in toto l'ordinanza pronunciata il 17 dicembre 2003 e notificata con lettera raccomandata ricevuta il 6 gennaio 2004, con la quale il presidente del detto Tribunale, nella causa T-346/03 R, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione, ha dichiarato che, conseguentemente, non occorreva più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori;

3)

accogliere interamente le domande presentate in primo grado e conseguentemente:

a)

dichiarare che la risoluzione 18 giugno 1987 con la quale il Parlamento europeo ha riconosciuto la realtà storica del genocidio armeno, perpetrato dal governo «giovani turchi» del 1915 a danno di 1 500 000 vittime innocenti armene, e ha considerato il suo mancato riconoscimento da parte dell'attuale Turchia come un ostacolo inaggirabile ai fini dell'esame della domanda di adesione di tale Stato all'Unione europea, creando un legittimo affidamento in particolare in capo ai cittadini europei di origine armena e dunque ai ricorrenti, ha efficacia giuridica vincolante nei confronti della Comunità europea;

b)

dichiarare che, omettendo completamente di trarre le conseguenze politiche e giuridiche dalla detta risoluzione, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee hanno violato in maniera grave e manifesta il diritto comunitario a danno dei ricorrenti;

c)

condannare in solidum le tre dette istituzioni comunitarie a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di 1,00 EUR (un euro) a titolo di risarcimento danni per il danno morale ad essi arrecato a causa di tale violazione del diritto comunitario imputabile alle dette istituzioni;

in subordine,

previo annullamento totale delle due ordinanze impugnate:

4)

rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci;

5)

dichiarare che il Tribunale sarà vincolato in punto di diritto da quanto dichiarato dalla Corte, in particolare per quanto riguarda l'efficacia giuridica vincolante nei confronti delle istituzioni convenute della risoluzione del Parlamento europeo 18 giugno 1987 che ha dato origine ad un legittimo affidamento in capo ai ricorrenti riguardo all'adeguamento delle istituzioni comunitarie al contenuto della detta risoluzione;

in ogni caso,

6)

condannare in solidum le stesse istituzioni comunitarie alle spese.

Motivi e principali argomenti

Irregolarità procedurali che hanno arrecato pregiudizio agli interessi dei ricorrenti:

1.

respingendo il ricorso per risarcimento dei ricorrenti, il Tribunale ha violato l'art. 111 del suo regolamento di procedura;

2.

condannando i ricorrenti alle spese, il Tribunale ha violato l'art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, così come ha viziato la sua ordinanza per difetto di motivazione;

3.

l'esame dell'ordinanza impugnata rivela, inoltre, una violazione degli artt. 6, primo comma, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 del suo primo Protocollo addizionale, nonché una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Violazione del diritto comunitario: pronunciando l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha violato i principi di tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dei diritti quesiti.