17.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/18 |
Ricorso del sig. G. Krikorian, della sig.ra S. Tatoyan coniugata Krikorian e dell'Associazione Euro-Arménie avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-346/03, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione, e avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 dicembre 2003, nella causa T-346/03 R, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione.
Causa C-18/04 P
(2004/C 94/37)
Il 16 gennaio 2004 il sig. G. Krikorian, la sig.ra S. Tatoyan coniugata Krikorian e l'Associazione Euro-Arménie hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-346/03, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione, e avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 dicembre 2003, nella causa T-346/03R, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione.
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
1) |
annullare in toto l'ordinanza pronunciata il 17 dicembre 2003 e notificata con lettera raccomandata ricevuta il 6 gennaio 2004, con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), nella causa T-346/03, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione, ha respinto, ai sensi dell'art. 111 del suo regolamento di procedura, il ricorso per risarcimento danni dei ricorrenti poiché sarebbe manifestamente infondato in diritto; |
2) |
annullare in toto l'ordinanza pronunciata il 17 dicembre 2003 e notificata con lettera raccomandata ricevuta il 6 gennaio 2004, con la quale il presidente del detto Tribunale, nella causa T-346/03 R, G. Krikorian e a./Parlamento, Consiglio e Commissione, ha dichiarato che, conseguentemente, non occorreva più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori; |
3) |
accogliere interamente le domande presentate in primo grado e conseguentemente:
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in subordine,
previo annullamento totale delle due ordinanze impugnate:
4) |
rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci; |
5) |
dichiarare che il Tribunale sarà vincolato in punto di diritto da quanto dichiarato dalla Corte, in particolare per quanto riguarda l'efficacia giuridica vincolante nei confronti delle istituzioni convenute della risoluzione del Parlamento europeo 18 giugno 1987 che ha dato origine ad un legittimo affidamento in capo ai ricorrenti riguardo all'adeguamento delle istituzioni comunitarie al contenuto della detta risoluzione; |
in ogni caso,
6) |
condannare in solidum le stesse istituzioni comunitarie alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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Irregolarità procedurali che hanno arrecato pregiudizio agli interessi dei ricorrenti:
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Violazione del diritto comunitario: pronunciando l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha violato i principi di tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dei diritti quesiti. |