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17.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/39 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
28 gennaio 2004,
nella causa T-180/01, Euroagri Srl contro Commissione delle Comunità europee (1)
(FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Artt. 24 e 25 del regolamento (CEE) n. 4253/88)
(2004/C 94/113)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-180/01, Euroagri Srl, con sede in Monte Vidon Combatte, rappresentata dall'avv. W. Massucci, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente dal sig. L. Visaggio, quindi dalla sig.ra C. Cattabriga, assistiti dall'avv. M. Moretto), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 2001, C (2001) 1274, che sopprime il contributo accordato alla Euroagri Srl dalla decisione della Commissione 3 dicembre 1992, C (92) 3214, relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», in conformità del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «Orientamento» (GU L 374, pag. 25), nell'ambito del progetto n. 92.IT.06.069 intitolato «Progetto pilota e di dimostrazione per l'utilizzo di nuova tecnologia »Endovena« sui fruttiferi», il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, e dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 28 gennaio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente sopporterà le spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |