8.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 88/230


(2004/C 88 E/0234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0817/04

di Stefano Zappalà (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2004)

Oggetto:   Tassa doganale Finlandese

Premesso che il Signor Claudio Oliviero, cittadino italiano residente in Finlandia dal primo gennaio 2004, è medico veterinario; per motivi di lavoro ha deciso di portare la sua autovettura, immatricolata in Italia, in Finlandia.

Permesso che secondo la legislazione Finlandese è costretto a pagare una tassa di 7 000 euro alla dogana per poter circolare con la sua autovettura

Per poter essere esentati dalla tassa i requisiti richiesti consistono:

1)

nell'aver risieduto da più di anno nello Stato membro di provenienza e

2)

nel possedere l'autovettura da almeno sei mesi prima del trasferimento in Finlandia

Il sig. Oliviero rispetta il primo criterio, ma non il secondo, poiché ha acquistato la sua autovettura soltanto 2 mesi e mezzo prima del suo trasferimento in Finlandia

Si chiede se ciò in premessa è vero, potrebbe la Commissione esprimere il suo parere in merito ad eventuale infrazione del diritto comunitario in tema di libera circolazione delle persone e merci e più in generale dei principi del mercato interno?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 aprile 2004)

Dall'interrogazione non risulta con chiarezza quali siano esattamente le tasse applicate all'autovettura del signor Oliviero. Contrariamente a quanto affermato dal denunziante, non si tratta comunque di «dazi doganali», che non vengono applicati dalla Finlandia alle autovetture provenienti da un altro Stato membro. Per poter immatricolare e immettere in circolazione in Finlandia un'autovettura proveniente da un altro Stato membro, occorre invece versare una tassa sugli autoveicoli («autovero») e una tassa chiamata «IVA sulla tassa sugli autoveicoli».

Attualmente, il diritto comunitario prevede che il paese di destinazione possa esigere determinate imposte, anche qualora tasse analoghe siano già state pagate nel paese di provenienza. La libertà degli Stati membri in tale campo è limitata tuttavia da restrizioni sancite dal diritto comunitario.

A questo riguardo, si osservi che il denunziante ha acquistato la sua autovettura in Italia due mesi e mezzo prima del trasferimento in Finlandia, ed è stato obbligato a pagare una tassa di 7 000 euro per immetterla in circolazione in Finlandia.

La situazione dev'essere esaminata innanzitutto alla luce della direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (1). E chiaro che il denunziante non soddisfa le condizioni necessarie per rientrare nel campo d'applicazione di detta direttiva, poiché l'autovettura non era destinata al suo uso da almeno sei mesi prima del cambio di residenza.

In questo caso, le tasse in questione vanno quindi considerate oneri interni. Una siffatta imposizione è contraria al diritto comunitario soltanto qualora violi l'articolo 90 del trattato CE, e ciò si verifica soltanto qualora l'imposizione direttamente o indirettamente applicata ai prodotti degli altri Stati membri sia superiore a quella applicata ai prodotti nazionali simili.

Nella fattispecie, la Commissione non dispone di elementi sufficienti per determinare se sia stato violato l'articolo 90 del trattato CE. Va precisato, tuttavia, che essa sta attualmente esaminando se il sistema di tassazione applicato dalla Finlandia all'importazione di autoveicoli violi il diritto comunitario. Nel 2003 è stata inviata al governo finlandese una lettera di costituzione in mora, con la quale la Commissione richiamava l'attenzione delle autorità nazionali sulla compatibilità del diritto finlandese con l'articolo 90 del trattato CE. Da allora la normativa finlandese è stata modificata. La Commissione sta valutando la compatibilità della nuova normativa con il diritto comunitario.

Per informazioni più dettagliate sulla tassazione delle autovetture trasferite da uno Stato membro all'altro si rinvia al nostro sito Internet: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/vehicles_taxation/index.htm


(1)  GU L 105 del 23.4.1983.