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3.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 84/842 |
(2004/C 84 E/0935)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0689/04
di Harald Ettl (PSE) alla Commissione
(9 marzo 2004)
Oggetto: Attuazione della direttiva 2003/41/CE, competenza degli Stati membri nella definizione della previdenza integrativa a livello aziendale
A mio parere la direttiva non è chiara per ciò che riguarda la definizione delle prestazioni e la questione della copertura dei rischi biometrici:
L'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2003/41/CE (1) sancisce che gli Stati membri possono prevedere che, previo consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, venga offerta all'aderente l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, quali prestazioni supplementari.
L'articolo 20 (attività transfrontaliera) della stessa direttiva sancisce che gli enti pensionistici che offrono i propri servizi in un dato Stato membro devono rispettare la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di quello Stato.
Qualora la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e occupazione di uno Stato membro preveda attualmente che gli enti pensionistici debbano versare la pensione per tutta la durata delle vita e debbano coprire tutti i rischi biometrici, ciò comporterebbe l'applicazione di tale disposizione a tutti gli enti pensionistici che operano in tale Stato membro e quindi anche a quelli aventi la propria sede in un altro Stato membro?
Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione
(23 aprile 2004)
La Commissione informa l'onorevole parlamentare che l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/41/EC (2) dispone che in linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai regimi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, previo consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, vengano offerte all'aderente, quali prestazioni supplementari, l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi.
Nel caso in cui uno Stato membro richieda che questa opzione sia offerta in linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai regimi di sicurezza sociale, un ente pensionistico aziendale o professionale può prestare servizi nello Stato membro in questione conformemente all'articolo 20 della direttiva 2003/41/EC, a condizione che siano rispettate le relative disposizioni.
(1) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.
(2) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, GU L 235 del 23.9.2003.