3.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 84/832


(2004/C 84 E/0926)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0654/04

di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione

(2 marzo 2004)

Oggetto:   Asse del Brennero

La Commissione è a conoscenza del fatto che la situazione lungo l'asse del Brennero (inquinamento atmosferico, polveri sottili, inquinamento acustico) tra Kufstein e Verona è diventata inaccettabile per gli abitanti delle strette valli alpine interessate? I valori rilevati vanno spesso ben oltre la soglia consentita e le conseguenze sono i danni alla salute delle persone colpite. Con la decisione della Svizzera (plebiscito) di impedire la costruzione di un secondo tunnel e a seguito dell'allargamento dell'UE, il transito di mezzi pesanti nell'asse del Brennero diverrà ancora più problematico.

A fronte di tale situazione, non sarebbe forse necessario cambiare rotta?

Come misura correttiva a breve termine, può essere utilizzato lo strumento del prezzo reale. Per diminuire il transito dei mezzi vuoti o di quelli che trasportano rifiuti, si potrebbe aumentare il pedaggio per tutti i mezzi pesanti nelle zone sensibili, poiché la salute delle persone che vivono lungo i percorsi di transito è più importante del traffico di merci incontrollato.

La risposta a lungo termine a questa situazione ingiustificabile consiste in promettenti concetti (galleria di base, logistica moderna), in modo da trasferire tutto il traffico di mezzi pesanti dall'autostrada del Brennero a strade sotto i monti e su rotaia. A tale riguardo, mi permetto di indicare ancora una volta il progetto ATT3 e di chiedere perché la Commissione non abbia ancora stabilito regole straordinarie per le zone sensibili in merito al pedaggio per il tratto Kufstein e Verona. Perché parte dei profitti ottenuti a nord e a sud del Brennero non sono stati destinati alla galleria di base prevista dagli orientamenti della TEN fissati nel 1996 e perché, finora, per un progetto così innovativo è stata utilizzata una logistica risalente al XIX secolo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(6 aprile 2004)

La Commissione ha conoscenza dei problemi dell'asse del Brennero cui l'onorevole parlamentare fa riferimento. Per quanto attiene il trasporto terrestre in zone sensibili, la Commissione adotta un approccio coordinato costituito da diverse misure, in particolare l'istituzione di una nuova tariffazione per il trasporto autostradale, la liberalizzazione e l'apertura del settore ferroviario alla concorrenza, la promozione del trasporto intermodale (programma Marco Polo), nonché lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie. Sotto quest'ultimo aspetto occorre notare che dopo la metà degli anni '90 la Commissione ha ribadito la necessità che il tunnel di base del Brennero sia considerato come progetto di infrastruttura prioritaria d'interesse europeo e che gli Stati membri interessati lo realizzino al più presto.

Per quanto attiene la tariffazione autostradale, occorre ricordare che la direttiva 1999/62/CEE (1) (nota anche come «direttiva Eurovig netta») non permette alla Commissione l'adozione di misure derogatorie per il pedaggio tra Kufstein e Verona, poiché le aliquote medie dei pedaggi devono essere connesse ai costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture interessata. Per contro, tale direttiva permette agli Stati membri — nella fattispecie all'Italia e all'Austria — di destinare una percentuale dei pedaggi al finanziamento di altre infrastrutture di trasporto, ad esempio per il tunnel di base del Brennero.

La proposta della Commissione (2) che modifica la citata direttiva 1999/62/CE prevede misure specifiche nelle zone denominate «particolarmente sensibili». Per poter garantire un finanziamento incrociato dei costi di investimento di altre infrastrutture di trasporto aventi un interesse europeo elevato all'interno di uno stesso corridoio (il tunnel di base del Brennero, ad esempio), gli Stati membri potranno applicare in queste zone pedaggi maggiorati fino al 25 %. Questa norma si riferisce espressamente alle zone montuose come le Alpi. E opportuno notare che — poiché la proposta di direttiva prevede aliquote di pedaggio variabili in funzione di diversi criteri — gli Stati membri potranno modulare la tariffazione autostradale in modo da tener conto delle loro esigenze in materia di congestione stradale e di ambiente. Sarà cioè possibile differenziare i pedaggi in funzione dell'asse stradale interessato, secondo la sensibilità della zona sotto il profilo ambientale o del rischio di incidenti. Tutte queste misure dovrebbero permettere all'Austria, in particolare nel Tirolo, di introdurre un sistema di pedaggi che rifletta i costi dell'uso delle infrastrutture e che contribuirà a una politica dei trasporti efficiente e sostenibile.

A prescindere dalle decisioni che verranno prese in materia di trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, esse dovranno tuttavia osservare gli obblighi derivanti dal principio della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi e tener conto delle possibilità offerte dagli operatori in termini di capacità ferroviaria.


(1)  Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GU L 187 del 20.7.1999.

(2)  COM(2003) 448 def.