3.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 84/417


(2004/C 84 E/0487)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0503/04

di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(23 febbraio 2004)

Oggetto:   Ostacoli nazionali all'attuazione della direttiva 98/5/CE

Tutte le aspettative create riguardo all'attuazione della direttiva 98/5/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta ad agevolare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, sono rimaste, in molti casi, svuotate della loro ragion d'essere.

In effetti, non pochi Stati membri hanno posto enormi ostacoli allo sviluppo efficace della suddetta direttiva poiché, in seguito alla trasposizione nazionale, gli ordini forensi di alcuni paesi hanno posto numerosi ostacoli alle iscrizioni di avvocati provenienti da altri Stati membri, adducendo quale pretesto soprattutto il fatto che l'avvocato non conosce la lingua ufficiale del paese di accoglienza, il che rappresenta, nel caso di alcuni paesi come il Lussemburgo, una vera e propria barriera molto difficile da superare.

La Commissione ritiene che non parlare una lingua nazionale, come il lussemburghese ad esempio, possa giustificare il rifiuto da parte dello Stato membro succitato dell'iscrizione di un avvocato proveniente da un altro Stato membro all'ordine degli avvocati di tale paese?

Risposta di Frederik Bolkestein a nome della Commissione

(5 aprile 2004)

La mancata conoscenza di una lingua nazionale dello Stato membro d'accoglienza per l'esercizio della professione di avvocato con il rispettivo titolo d'origine pone dei problemi rispetto alla direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione d'avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica. Peraltro, l'esercizio con questo titolo garantisce la corretta informazione dei consumatori (2).

Per quanto concerne il Lussemburgo, la Commissione ha chiesto a questo paese le proprie osservazioni in merito a tale esigenza. La risposta del Lussemburgo é all'esame per determinare il seguito da dare a questo problema. La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare in merito alla questione.

La Commissione non é a conoscenza di esigenze analoghe in altri Stati membri ma é pronta a prendere in esame qualsiasi informazione che l'onorevole parlamentare le vorrà sottoporre in tal senso o riguardo ad eventuali ostacoli di altro genere.


(1)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.

(2)  Come sottolinea il suo considerando 9.