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3.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 84/601 |
(2004/C 84 E/0676)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0484/04
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione
(23 febbraio 2004)
Oggetto: Sviluppo rurale: zone svantaggiate
La relazione del Parlamento europeo sulla riforma della Politica agricola comune recentemente approvata sottolineava il bisogno di aumentare gli aiuti del FESR a sostegno delle zone svantaggiate. La decisione finale, pur accogliendo molti dei suggerimenti del Parlamento, non migliora la situazione delle sumenzionate zone, poiché esse non vengono contemplate nella proposta iniziale della Commissione.
Tenendo conto del fatto che il FESR dovrebbe essere uno degli strumenti comunitari della politica di coesione, la Commissione intende migliorare il trattamento accordato alle succitate regioni a fronte della prossima riforma dei Fondi strutturali?
Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione
(Io aprile 2004)
Nel contesto della riforma si è proceduto ad accrescere la media delle indennità compensative che possono essere accordate nelle zone svantaggiate, in casi debitamente giustificati da circostanze obiettive, fino ad un importo annuo massimo pari a 250 EUR per ettaro invece dei 200 EUR per ettaro che venivano concessi in precedenza.
Gli aiuti destinati agli investimenti effettuati dai giovani agricoltori sono stati rafforzati nelle zone rurali svantaggiate poiché essi costituiscono un elemento fondamentale nello sviluppo di tali zone. Pertanto, in base alle nuove disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (1), il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è passato dal 5 5 % al 60 %. Tale disposizione è applicabile durante un periodo che non può superare cinque anni a decorrere dalla data dell'insediamento.
Gli aiuti a favore degli agricoltori, che l'articolo 16 del sopra citato regolamento prevede di assegnare alle zone svantaggiate soggette a vincoli ambientali connessi alle direttive «uccelli» (2) e «habitat» (3), possono essere portati a 500 EUR per ettaro in casi debitamente giustificati per tener conto di problemi specifici. Tali aiuti sono concessi annualmente, su una base decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale la disposizione che impone nuove restrizioni diventa obbligatoria, in ottemperanza alla normativa comunitaria.
L'insieme delle misure di sviluppo rurale, ivi compresa l'indennità compensativa a favore delle zone svantaggiate, sarà riesaminata ai fini dell'elaborazione del regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale applicabile per il periodo di programmazione successivo al 2006.
(2) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 25.4.1979.
(3) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.