27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/951


(2004/C 78 E/1006)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0314/04

di Ulpu Iivari (PSE) alla Commissione

(2 febbraio 2004)

Oggetto:   Impatto degli aiuti comunitari sul trasferimento di posti di lavoro all'interno dell'UE

La società per azioni Wärtsilä è in procinto di trasferire la produzione della propria fabbrica di motori di Turku (Finlandia) a Trieste (Italia). Si tratta di un trasferimento di produzione e di posti di lavoro da un paese dell'UE a un altro. In taluni casi, gli aiuti concessi a titolo dei fondi strutturali comunitari possono condurre a una situazione in cui le imprese sono invogliate a trasferire la produzione da un paese dell'UE a un altro paese in cui gli aiuti sono più consistenti. Le conseguenze globali di tali trasferimenti possono essere molto gravi nel paese in cui la produzione viene ridotta e posti di lavoro vengono soppressi. Alla luce di quanto sopra può la Commissione far sapere:

1.

quali misure reputa necessarie affinché, in conseguenza degli aiuti comunitari concessi a titolo dei fondi strutturali e di altri aiuti, non si verifichino trasferimenti di posti di lavoro da un'area a un'altra dell'UE, bensì sorgano nuovi posti di lavoro?

2.

quali misure intende adottare per armonizzare, nell'UE, la tutela dei lavoratori in caso di licenziamento e i costi delle procedure di licenziamento sostenuti dai datori di lavoro?

Risposta di Margot Wallström a nome della Commissione

(3 marzo 2004)

1.

I trasferimenti di posti di lavoro da una parte all'altra dell'Unione europea non devono essere considerati collegati agli interventi dei Fondi strutturali, bensì conseguenza della globalizzazione e delle differenze delle politiche e prassi nazionali (ad esempio, la legislazione in materia di lavoro e fiscalità).

I Fondi strutturali si prefiggono il fine di rafforzare la coesione economica e sociale nell'UE; in questa prospettiva, il sostegno alla creazione di posti di lavoro è uno strumento essenziale nell'ambito dell'ampia gamma di interventi finanziati. In particolare, il Fondo sociale europeo finanzia gli aiuti all'occupazione (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b del regolamento (CE) 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo (1)). Gli aiuti di questo tipo possono esser concessi alle imprese affinché mantengano posti di lavoro o assumano lavoratori svantaggiati o disabili. Evidentemente, gli aiuti all'occupazione devono esser compatibili con le regole del mercato comune e con quelle relative agli aiuti di Stato come definiti agli articoli 87 e 88 del trattato CE attuate dai regolamenti in materia (ad esempio, regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (2)).

Il Fondo sociale europeo promuove anche lo spirito imprenditoriale. Il sostegno del Fondo a diverse azioni, tra cui la formazione e la consulenza, consente ai singoli di conseguire le conoscenze e le competenze necessarie per creare e gestire un'impresa. Il Fondo offre sostegno anche agli imprenditori per consentire loro di estendere le attività economiche, il che comporta la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro.

Inoltre, la normativa intesa ad evitare la concorrenza sleale tra le regioni è stata introdotta dall'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3), in base al quale gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi non subisce modificazioni sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.

2.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che ai trasferimenti di unità produttive con perdita di posti di lavoro possono applicarsi diverse direttive comunitarie. Negli ultimi anni l'Unione europea ha portato avanti una politica di coinvolgimento dei lavoratori per affrontare in modo adeguato le conseguenze sociali delle ristrutturazioni di imprese. Di conseguenza, le operazioni di ristrutturazione devono essere precedute dall'informazione e dalla consultazione dei rappresentanti del personale, al fine di evitare o ridurre l'impatto sociale della ristrutturazione, ai sensi delle direttive comunitarie relative ai licenziamenti collettivi, (4), ai trasferimenti di imprese (5), del comitato aziendale europeo (6) e, dal marzo 2005, sull'informazione e la consultazione (7).

La Commissione sostiene il principio che al momento di ristrutturare le imprese si debba sempre tenere conto degli effetti che questo tipo di decisioni possono avere sul personale e sul contesto sociale e regionale. Questa posizione è stata sottolineata di recente nella comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (8).

Inoltre, nel gennaio 2002 la Commissione ha invitato le parti sociali europee ad impegnarsi in un dialogo relativo all'anticipazione e alla gestione dei cambiamenti per conferire un'impostazione dinamica agli aspetti sociali della ristrutturazione aziendale. Le parti sociali hanno di recente trasmesso alla Commissione i risultati del lavoro svolto congiuntamente in materia: si tratta di un insieme di orientamenti di riferimento che dovrebbero guidare le imprese e i loro dipendenti in caso di ristrutturazione. La Commissione auspica che questi risultati contribuiscano, insieme ad altre azioni di seguito, a diffondere in tutta l'Europa le buone pratiche in materia di ristrutturazione aziendale, aiutando le imprese e i loro dipendenti a gestire adeguatamente l'aspetto sociale della ristrutturazione.


(1)  GU L 213 del 13.8.1999.

(2)  GU L 337 del 13.12.2002.

(3)  GU L 161 del 26.6.1999.

(4)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998 (Questa direttiva consolida le direttive 75/129/EEC e 92/56/EEC).

(5)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 82 del 22.3.2001.

(6)  Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, GU L 254 del 30.9.1994.

(7)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002.

(8)  COM(2002) 347 def.