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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/941 |
(2004/C 78 E/0995)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-0207/04
di Harald Ettl (PSE) alla Commissione
(23 gennaio 2004)
Oggetto: Ulteriori azioni della Commissione rispetto alla trasferibilità dei diritti pensionistici complementari
Il 12 giugno 2002, la Commissione ha intrapreso i primi passi dell'audizione dei partner sociali in merito alla trasferibilità dei diritti pensionistici. In quell'occasione, sono stati definiti i seguenti problemi: i presupposti per l'acquisizione del diritto pensionistico aziendale, il mantenimento e la trasferibilità dei diritti acquisiti, il diritto all'informazione e la tassazione di prestazioni fornite a livello transfrontaliero.
Il secondo passo nell'audizione con i partner sociali, intrapreso il 15 settembre 2003, sulla trasferibilità dei diritti alla pensione aziendale non ha prodotto anch'esso alcun risultato.
La Commissione si è rivolta ai partner sociali per avviare le trattative a partire da loro eventuali decisioni, per essere informata e per sapere se essi intendano partire da un principio generale o se si vogliano invece concentrare su determinati aspetti della trasferibilità. L'EGB ha già espresso la propria posizione il 16 e 17 ottobre 2003, in occasione della riunione del proprio comitato esecutivo, dichiarando di voler avviare trattative con i suoi partner europei. Il 19 novembre 2003, l'UNICE ha reagito rifiutando le proposte della Commissione e dichiarando che non ha intenzione di avviare alcuna trattativa in merito ai temi proposti dalla Commissione. (1)
In che modo la Commissione si occuperà ora dei temi che riguardano quei lavoratori che, durante la loro vita lavorativa sono stati occupati in diversi Stati membri?
È in corso di preparazione una proposta di direttiva oppure la questione verrà messa da parte?
Risposta di Anna Diamantopoulou a nome della Commissione
(19 febbraio 2004)
La Commissione deplora il fatto che la parti sociali non intratterranno negoziati per limitare le perdite di diritti pensionistici complementari in caso di mobilità professionale, all'interno di uno stesso paese o in paesi diversi. Negli Stati membri, le parti sociali hanno la possibilità di adeguare le norme dei loro regimi integrativi in modo da meglio proteggere i diritti delle persone che cambiano lavoro e, di conseguenza, d'affiliazione a un regime di pensione integrativo. Peraltro, esse non ricorrono necessariamente a tale possibilità, e si constata che negli Stati membri nei quali i regimi integrativi sono più comuni hanno fissato prescrizioni minime al fine di tutelare i lavoratori in mobilità. Tali prescrizioni riguardano le condizioni di accesso ai regimi, i periodi di stage, la rivalorizzazione dei diritti in sospeso (diritti delle persone che hanno lasciato un regime ma che non hanno ancora raggiunto l'età del pensionamento) e le modalità di trasferimento dei diritti.
La Commissione sta attualmente esaminando l'opportunità di fissare prescrizioni minime analoghe su scala europea, sotto forma di un atto vincolante. A tal fine, essa si baserà sull'acquis negli Stati membri utilizzando la consulenza del Forum delle pensioni.
D'altra parte occorre rilevare che l'adozione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (IRP) (2) consentirà l'istituzione di regimi integrativi di pensionamento a livello di raggruppamenti di imprese europee, il che renderà più facile la mobilità professionale nell'ambito di tali gruppi.
Talune disposizioni fiscali degli Stati membri, che interessano i fondi pensione, limitano la libertà di prestazione di servizi e la libertà di circolazione dei lavoratori. La Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di vari Stati membri; quella contro il Belgio riguarda, tra le altre disposizioni, l'imposta specifica che interessa il trasferimento di capitali verso un fondo pensioni straniero (3).
(1) UNICE 19.11. 2003.
(3) IP/03/1756.