3.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 84/173


(2004/C 84 E/0213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0196/04

di Ward Beysen (NI) alla Commissione

(29 gennaio 2004)

Oggetto:   Direttiva sui lavoratori interinali

La definizione di «paga» esclude forse la pensione, altri benefici finanziari e gli straordinari? In caso affermativo, la Commissione intende escludere esplicitamente questi elementi dalla proposta di direttiva?

Se gli elementi summenzionati non verranno espressamente esclusi dalla proposta di direttiva, bisogna intendere che la loro applicazione (o la loro esclusione) dovrebbe essere determinata dagli Stati membri o mediante accordi collettivi? In caso affermativo, la Commissione intende affermare espressamente la sua intenzione nella proposta di direttiva?

La Commissione intende effettuare il confronto delle condizioni lavorative e di impiego fondamentali sulla base di un confronto generale piuttosto che su un confronto elemento per elemento?

La Commissione intende chiarire nella proposta di direttiva il fatto che i lavoratori interinali dovrebbero essere retribuiti in base alle loro qualifiche, alle loro competenze e alla natura del lavoro svolto e che ciò potrebbe significare che in alcune circostanze i lavoratori interinali potrebbero essere pagati meno dei lavoratori assunti a tempo indeterminato?

Risposta di Margot Wallström a nome della Commissione

(4 marzo 2004)

L'interrogazione posta alla Commissione dall'onorevole parlamentare verte su talune disposizioni della proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei.

Con riferimento alla definizione del concetto di retribuzione, la Commissione ha constatato che, nel corso delle negoziazioni in seno al Consiglio, gli Stati membri hanno ritenuto opportuno precisare che il principio della non discriminazione non si applica ai regimi professionali di sicurezza sociale, compresi i regimi professionali di pensione e quelli di assicurazione malattia, nonché i regimi di partecipazione finanziaria. Per contro è sempre stato chiaro che le ore di straordinario rientrano nella definizione di retribuzione. In nessun momento è stata presa in considerazione la possibilità di prevedere il contrario o di autorizzare una siffatta deroga.

Per quanto riguarda le condizioni generali di lavoro e di occupazione è opportuno far riferimento alla proposta modificata della Commissione. Il principio di non discriminazione è stato infatti riformulato in modo tale che non vi sono più confronti da operare. Ai lavoratori temporanei vanno pertanto applicate le condizioni di base di lavoro e d'occupazione di cui avrebbero beneficiato se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice per occupare lo stesso posto. Il parametro di riferimento è ora il posto occupato dal lavoratore temporaneo. Non si tratta più di confrontare la sua situazione con quella di un eventuale lavoratore comparabile dell'impresa utilizzatrice. Al contrario è opportuno determinare le condizioni di base di lavoro e d'occupazione che l'impresa utilizzatrice avrebbe dovuto applicare se, anziché ricorrere al lavoro temporaneo, avesse deciso di procedere all'assunzione diretta per lo stesso posto per una durata identica.