27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/895


(2004/C 78 E/0946)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4023/03

di Jean-Louis Bernié (EDD) alla Commissione

(5 gennaio 2004)

Oggetto:   Natura 2000

Nella sua sentenza del 19 gennaio 1994 (causa C-435/92), la Corte di Giustizia afferma che: «ogni attività di caccia è idonea a perturbare la fauna selvatica e che essa, in numerosi casi, può condizionare lo stato di conservazione delle specie considerate, indipendentemente dall'ampiezza dei prelievi ai quali essa dà luogo (…). Queste perturbazioni hanno ripercussioni negative sul bilancio energetico di ciascun individuo e sul tasso di mortalità dell'insieme delle popolazioni considerate».

Nel suo parere motivato indirizzato alla Francia il 13 settembre 1994 la Commissione ritiene che il disposto «dell'articolo 7 non consenta la caccia all'interno di una zona di protezione speciale. Le attività di caccia si ripercuotono necessariamente sulle condizioni di vita degli uccelli anche se è garantito che tali uccelli non vengano uccisi. La ribattuta, gli spari, nonché la presenza dei cacciatori e dei loro cani sono incompatibili con gli obiettivi della riproduzione e della sopravvivenza di cui all'articolo 4».

La Commissione rammenta in tale occasione che l'obiettivo del sostegno finanziario assegnato alla Francia per la sistemazione delle zone di protezione speciali era quello di procedere, rapidamente, alla creazione di riserve naturali non di caccia.

Infine la Commissione intende precisare che, a suo parere, le attività di caccia all'interno di tali zone non potranno essere, in alcun caso, giustificate «per ragioni imperative di interesse pubblico primario» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE (1).

Ora la Commissione, analogamente agli Stati membri, afferma che la pratica della caccia sarà mantenuta nella rete Natura 2000, nel cui ambito non è ammissibile alcuna perturbazione.

Su quali basi giuridiche e su quale giurisprudenza, la Commissione si fonda per affermare che caccia e zone protette (Z.P.S./Z.S.C.) sono reciprocamente compatibili?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(5 febbraio 2004)

Le misure di protezione applicabili ai siti della rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono considerate di applicazione generale. Non ci sono particolari disposizioni relative alla pratica della caccia nella rete Natura 2000. Pertanto, l'approccio in materia di caccia deve basarsi sui principi generali applicabili anche ad altre attività umane che siano potenzialmente dannose rispetto agli obiettivi di conservazione di un sito.

Non esiste una giurisprudenza comunitaria specifica per quanto riguarda la caccia nei siti di Natura 2000. Nella misura in cui la giurisprudenza esistente è rilevante per il regime generale di protezione applicabile alla rete Natura 2000, la Commissione ha inteso rifletterla nel documento di orientamento sulle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2). Essa tiene conto inoltre di altri casi giurisprudenziali successivi alla pubblicazione del documento suddetto. Si invita infine l'onorevole parlamentare a riferirsi al nuovo documento di orientamento in materia di caccia che tratta tale questione (3).


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  La gestione dei siti Natura 2000: guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE. È possibile consultare il documento sul sito (http://europa.eu.int/comm/environment/nature/legis.htm).

(3)  Documento di orientamento in materia di caccia ai sensi della direttiva del Consiglio 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, che può essere consultato sul sito (http://europa.eu.int/comm/environment/ nature/sustainable_hunting.htm).