3.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 84/281


(2004/C 84 E/0328)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4003/03

di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(7 gennaio 2004)

Oggetto:   Profondità della carena del tratto del Danubio tra Straubing e Vilshofen

La profondità della carena di 2,50 m chiesta nella relazione Van Miert per il tratto del Danubio tra Straubing e Vilshofen potrebbe essere garantita soltanto mediante la realizzazione di stadi di ritenuta il che causerebbe la distruzione del più importante ecosistema alluvionale della Germania meridionale.

Qual è la posizione della Commissione in merito a ciò considerando che:

1.

la realizzazione di stadi di ritenuta nella sezione del Danubio tra Straubing e Vilshofen è incompatibile sia con la direttiva «habitat» sia con la direttiva «uccelli» e viola il divieto di peggioramento sancito dalla direttiva quadro in materia di acque;

2.

in data 7 giugno 2002 il Bundestag, in seguito ad una approfondita audizione di esperti, si è detto contrario alla realizzazione di stadi di ritenuta per motivi ecologici ed economici e si è espresso con netta maggioranza a favore della realizzazione della variante A del progetto;

3.

le raccomandazioni della commissione sul Danubio prevedono per il tratto da Vienna al Mar Nero soltanto una profondità navigabile di 2,50 m per il 94 % del periodo in cui la navigazione è possibile sul fiume;

4.

la realizzazione di una profondità della carena di 2,50 m lungo tutto l'arco dell'anno anche in Austria, Ungheria, Croazia, Bulgaria e Romania risulterebbe in una distruzione degli ultimi paesaggi fluviali seminaturali esistenti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 febbraio 2004)

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che l'area interessata è designata come pSIC (sito proposto di importanza comunitaria) ai sensim della direttiva «Habitat» (1). Il sito DE 7142301 «Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen» si estende lungo il Danubio su una superficie di 4 548 ettari (ha).

Né la direttiva «Habitat» né la direttiva «Uccelli selvatici» (2) vietano progetti come le misure per la regimazione delle acque. L'articolo 6 della direttiva «Habitat» istituisce procedure e condizioni per la valutazione di progetti che potrebbero avere un impatto sulle aree protette. Allo stato attuale, la Commissione non è in possesso di prove che inducano a pensare che la normativa comunitaria non sia stata rispettata. Stando alle informazioni disponibili, sono state considerate numerose opzioni e la variante A scelta dal Bundestag è effettivamente la più ragionevole in termini ambientali.

Per quanto riguarda la direttiva quadro sulle acque (3) la Commissione sostiene la recente risoluzione adottata in seduta plenaria dalla Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR) il 1o e 2 Dicembre 2003, secondo la quale:

 

l'ICPDR:

a)

prende nota della proposta della Commissione europea sugli orientamenti per le reti transeuropee (TEN), che sottolinea specificatamente nella relazione la necessità di rendere conformi i progetti TEN alla normativa dell'UE in materia ambientale, come la direttiva quadro in materia di acque;

b)

sottolinea che ogni progetto deve essere soggetto ad una valutazione globale ed integrata dell'impatto ambientale ed essere conforme alla direttiva quadro in materia di acque, compreso il principio di non deterioramento;

c)

invita le parti contraenti a dialogare con i propri ministeri responsabili dei trasporti e ad assicurare un accordo in merito a quanto sopra.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2)  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 25.4.1979. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, GU L 115 dell'8.5.1991.

(3)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.