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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/879 |
(2004/C 78 E/0932)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3929/03
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione
(19 dicembre 2003)
Oggetto: Crescita dell'inflazione in Grecia
In molti Stati dell'Unione europea (fra cui, in particolare, la Grecia) dopo l'introduzione dell'euro si sono riscontrati consistenti aumenti dei prezzi, che hanno comportato una notevole perdita del potere di acquisto da parte dei consumatori. Inoltre, di recente la stampa greca ha segnalato che sono previsti nuovi rincari in beni di prima necessità, come la farina, da cui sicuramente deriverà una serie di aumenti a catena nel mercato. Occorre notare che i produttori di varie zone agricole della Grecia, ad esempio la Tessaglia, sostengono che nei magazzini delle cooperative agricole sono in giacenza migliaia di tonnellate invendute di grano greco di ottima qualità (nel solo caso di un paese della prefettura di Larissa è stato accertato che vi sono 700 tonnellate di grano rimaste invendute da mesi), mentre si importa grano addirittura dalla lontana Australia.
E' in contrasto con la normativa comunitaria infliggere pesanti ammende e altre sanzioni alle aziende che procedono a continui aumenti dei prezzi, speculando indegnamente e prendendosi gioco dei consumatori quando promuovono, ad esempio, il «congelo dei prezzi» nello stesso momento in cui tali prezzi vengono chiaramente aumentati? Quali possono essere tali sanzioni e qual è l'importo massimo delle ammende che possono venire inflitte? Si possono altresì infliggere sanzioni a quelle aziende che annunciano determinati prezzi di vendita dei prodotti (per esempio tramite pubblicità sulla carta stampata o etichette sugli scaffali) che non coincidono poi con quelli applicati in realtà ai consumatori? Quali sono state le tre ammende di maggiore entità o altre severe sanzioni che sono state inflitte a imprese di Eurolandia negli ultimi due anni di circolazione dell'euro? Qual è stata l'ammenda più elevata o altra sanzione inflitta per gli stessi motivi a un'azienda greca dal 1o gennaio 2002 ad oggi?
Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione
(19 febbraio 2004)
In linea di massima, l'irrogazione di ammende da parte di uno Stato membro ad imprese che aumentano i loro prezzi fino a livelli esagerati, che imbrogliano i consumatori o forniscono informazioni ingannevoli circa i prezzi, non è contraria alla normativa comunitaria. Del resto, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto delle relative disposizioni del diritto comunitario, ovvero delle norme comunitarie armonizzate a tutela dei consumatori, nonché della normativa in materia di concorrenza (1).
Dette norme comunitarie disciplinano la condotta delle imprese e vietano una serie di pratiche giudicate inammissibili.
Per quanto attiene alla normativa comunitaria a tutela dei consumatori, va ricordato che il legislatore comunitario ha emanato dei regolamenti per contrastare talune pratiche ingannevoli o sleali dei commercianti nei confronti dei consumatori, nonché talune pratiche sleali in materia di indicazione dei prezzi. Va anzitutto menzionata la direttiva 84/450/CEE (2), con le sue successive modifiche (3), concernente la pubblicità ingannevole e tesa a dotare gli Stati membri di strumenti efficaci per controllare, perseguire e punire l'impiego di pubblicità ingannevole rivolta ai consumatori. Vi è poi la direttiva 98/6 relativa all'indicazione dei prezzi (4) che prescrive — nell'ottica di una migliore informazione dei consumatori — l'obbligo di indicare il prezzo di vendita ed il prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti e prevede che gli Stati membri fissino delle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di inottemperanza a tale obbligo. Da ultimo, nel giungo 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta ad assicurare la piena armonizzazione degli obblighi relativi alle pratiche sleali (5) delle imprese all'interno dell'Unione. L'elemento essenziale di tale proposta è il divieto generale delle pratiche sleali, definite nel testo della direttiva proposta, tra cui figurano le pratiche ingannevoli ed aggressive.
L'insieme delle disposizioni comunitarie a tutela dei consumatori, permettono, allorché recepite nella diritto nazionale degli Stati membri, di regolamentare i casi in cui i commercianti cercano di ingannare i consumatori sui prezzi praticati.
La normativa comunitaria in materia di concorrenza, d'altra parte, vieta alle imprese aventi una posizione dominante di sfruttare abusivamente tale posizione, nella misura in cui ciò pregiudica gli scambi tra gli Stati membri. L'applicazione di prezzi di vendita eccessivi o la concessione in modo discriminatorio di vantaggi a taluni clienti, penalizzando quindi i loro concorrenti sul piano della concorrenza, ad esempio, possono configurare un abuso di posizione dominante.
La normativa comunitaria in materia di concorrenza può parimenti vietare i comportamenti delle imprese che attraverso delle intese, ovvero degli accordi, o delle pratiche concordate, mirano ad aumentare i prezzi, ed altrettanto dicasi delle decisioni delle rispettive associazioni (6).
La normativa comunitaria in materia di concorrenza prevede che in caso di violazione delle disposizioni siano irrogate delle ammende. L'importo massimo è fissato al 10 % del fatturato realizzato a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 17/62 (7) e, dal 1o maggio 2004, articolo 23, paragrafo 2 del regolamento 1/2003 (8)).
Le tre ammende più elevate inflitte a livello comunitario ad imprese dell'area dell'euro, in relazione a delle intese, sono quelle irrogate a Degussa (118 125 000 EUR) nella decisione metionina (9), a Lafarge (249 600 000 EUR) nella decisione Plasterboard (10) ed a Hoechst (99 000 000 EUR) nella decisione sorbati (11). Quelle più elevate stabilite per abuso di posizione dominante sono state inflitte a: Deutsche Telecom (12 600 000 EUR) (12) e Wanadoo (10 350 000 EUR) (13). Negli ultimi due anni le autorità comunitarie non hanno inflitto nessuna multa ad alcuna impresa ellenica.
(1) A decorrere dal 1o maggio 2004, la relazione tra le norme comunitarie in materia di concorrenza (intese e sfruttamento abusivo di posizione dominante) e la normativa nazionale in materia di concorrenza è disciplinata dall'articolo 3 del regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003. Trattandosi di condotte unilaterali delle imprese (a differenza segnatamente delle intese tra imprese), gli Stati membri possono applicare norme in materia di concorrenza più rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria.
(2) Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, GU L 250 del 19.09.1984.
(3) Direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa, GU L 290 del 23.10.1997.
(4) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, GU L 80 del 18.03.1998.
(5) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali), COM(2003) 356 def.
(6) Analogamente a quanto avviene nel caso di sfruttamento abusivo di posizione dominante, il divieto si applica qualora la pratica in questione incida sugli scambi tra gli Stati membri.
(7) Regolamento (CEE) 17 del Consiglio: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 (ora articolo 81) e 86 (ora articolo 82), GU P 13 del 21.2.1962, pag. 204.
(8) Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003.
(9) Decisione della Commissione del 02 luglio 2002, GU L 255 dell'8.10.2003.
(10) Decisione della Commissione del 27 novembre 2002, non ancora pubblicata.
(11) Decisione della Commissione del 1o ottobre 2003, non ancora pubblicata.
(12) Decisione della Commissione del 21 maggio 2003, GU L 263 del 14.10.2003.
(13) Decisione della Commissione del 16 luglio 2003, non ancora pubblicata.