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3.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 84/256 |
(2004/C 84 E/0304)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3876/03
di Francesco Fiori (PPE-DE) alla Commissione
(16 dicembre 2003)
Oggetto: Superamento delle aree di base seminativi mais per il 2003 con conseguente applicazione di penalità
In riferimento alla problematica concernente la produzione di mais e in particolare il superamento delle aree di base seminativi 2003 con conseguente applicazione di penalità e alla luce della comunicazione Agea relativa al presunto taglio del 18,6 % al premio PAC, derivante dallo splafonamento della superficie distinta per mais — pur non essendo stata superata la Superficie Massima Garantita dell'Italia — si ritiene urgente e fondamentale suggerire alla Commissione l'abolizione della penalità — in via del tutto eccezionale- tenuto conto dei fatti illustrati in appresso.
L'andamento climatico siccitoso dell'annata 2003, ha comportato un alta incidenza sui costi di produzione (il maggior costo di produzione rispetto agli anni precedenti è stato del 32 %), in particolare quelli irrigui. Il medesimo stato di siccità ha determinato anche un forte calo della produzione media, confermando la drastica riduzione di remunerazione da parte delle aziende agricole produttrici di mais.
E chiaro che accadimenti del tutto dipendenti da cause di forza maggiore, non imputabili alla volontà di alcuno, oltre al presunto taglio del 18.6 % sopra citato comprometterebbero definitivamente una realtà (quella dei produttori di mais) già in precario equilibrio.
Qual è quindi l'intervento che la Commissione intende attuare per riequilibrare le aree a resa distinta di mais?
Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione
(5 febbraio 2004)
Riguardo alla richiesta di non applicare, in via del tutto eccezionale per il 2003, i tagli agli aiuti per superficie dovuti ad una produzione eccessiva realizzata sulla superficie di base distinta per il granturco in Italia, occorre osservare che le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), sono intese a garantire l'equilibrio del mercato.
L'importo complessivo dei pagamenti ripartiti tra gli agricoltori nell'ambito del regime per i seminativi non viene ridotto se il taglio al pagamento per superficie è operato a causa del superamento della superficie di base separata per il granturco in Italia: in tal caso è la superficie ammissibile per singolo agricoltore a subire una riduzione proporzionale per tutti i pagamenti concessi.
Infine, in merito a un eventuale intervento della Commissione per riequilibrare la situazione delle superfici coltivate a granturco, spetta allo Stato membro stabilire le superfici di base a livello regionale (articolo 2, paragrafo 2, del succitato regolamento) e, se del caso, modificare il piano di regionalizzazione corrispondente.
Per quanto concerne le condizioni climatiche avverse dell'estate 2003, che hanno danneggiato gli agricoltori italiani, va notato che la Commissione ha adottato tempestivamente un pacchetto di misure per aiutare gli agricoltori a superare le conseguenze dell'eccezionale siccità.
Alle luce di tali considerazioni, una deroga al regolamento summenzionato a causa di eventi straordinari quali la siccità della scorsa estate non è opportuna.