27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/836


(2004/C 78 E/0890)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3616/03

di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(5 dicembre 2003)

Oggetto:   L'assegnazione delle quote di pesca ai nuovi Stati membri

In che modo intende la Commissione assegnare le rispettive quote di pesca per il Mar Baltico ai nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione? Sarà possibile includervi ad esempio anche l'obbligo di istituire allevamenti di salmoni?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(21 gennaio 2004)

Le relative chiavi di stabilità per la prima assegnazione di quote di pesca ai nuovi Stati membri sono stabilite nel trattato di adesione. Per il Mar Baltico, le chiavi di ripartizione sono basate sulla prassi attuale della International Baltic Sea Fisheries Commission (IBSFC). Il totale ammissibile di catture (TAC) per il Mar Baltico nel 2004 è stato deciso alla sessione annuale della IBSFC nel settembre-ottobre 2003 e i risultati sono stati recepiti nella legislazione comunitaria mediante il regolamento relativo al TAC e ai contingenti 2004.

La legislazione comunitaria non prevede attualmente obblighi di ripopolazione del salmone per gli Stati membri e non vi saranno quindi obblighi in tal senso per i nuovi Stati membri. A livello IBSFC, dove i nuovi Stati membri attorno al Mar Baltico sono rappresentati, esiste una serie di raccomandazioni concernenti il piano di azione sul salmone 1997-2010, tra cui quella di ristabilire nei fiumi potenzialmente adatti popolazioni di salmone selvatico.