27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/816


(2004/C 78 E/0866)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3465/03

di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione

(21 novembre 2003)

Oggetto:   Diclofluanide

La Commissione ritiene che esistano prove sufficienti a giustificare il divieto di impiego del diclofluanide? In caso affermativo, la Commissione ha una strategia per vietare l'impiego di diclofluanide negli ambienti urbani in quanto conservante del legno ad uso non professionale?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(8 gennaio 2004)

La direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, disciplina la commercializzazione dei biocidi come i conservanti per il legno (1). La direttiva prevede, tra l'altro, che tutte le sostanze attive utilizzate nei biocidi anteriormente al 14 maggio 2000 (le cosiddette «sostanze attive esistenti») siano oggetto di una revisione decennale mirante a accertare se abbiano o no effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana e animale.

A norma del regolamento (CE) 1896/2000 della Commissione (2), tutte le sostanze attive dovevano essere identificate entro il 28 marzo 2002, mentre gli operatori economici che intendessero continuare a immettere sul mercato le proprie sostanze attive avrebbero dovuto notificarle entro la stessa data (3).

I principi notificati saranno soggetti ad una valutazione allo scopo di eventualmente includerli negli allegati I o IA della citata direttiva qualora i loro effetti sulla saluta umana ed animale e sull'ambiente risultino accettabili. I principi attivi che siano stati soltanto identificati dovranno essere ritirati dalla circolazione entro e non oltre il 1o settembre 2006. Il principio attivo diclofluanide è stato notificato in quanto principio utilizzato nel tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole), 8 (preservanti del legno), 10 (preservanti per lavori in muratura) e 21 (prodotti antincrostazione). I fascicoli completi relativi ai principi attivi utilizzati nei preservanti per legno (e per i rodenticidi) dovrebbero essere i primi ad essere valutati secondo il programma e dovranno essere presentati entro il 28 marzo 2004. Il Regno Unito è stato designato come Stato membro relatore.

Il diclofluamide può essere commercializzato secondo le prassi commerciali attualmente in uso negli Stati membri fino al momento in cui sia terminata la valutazione del fascicolo e sia stata presa una decisione sulla sua inclusione o esclusione nell'allegato I o IA della direttiva. Se l'esame dovesse evidenziare rischi inaccettabili, il principio in questione non verrà inserito in un allegato della direttiva e non sarà più possibile utilizzarlo nei preservanti per legno. Qualora invece i rischi risultino accettabili, il diclofluamide verrà incluso nell'allegato pertinente, unitamente a tutte le condizioni o restrizioni di impiego che saranno ritenute necessarie. Le parti interessate potranno in un secondo tempo presentare domanda di autorizzazione/registrazione dei preservanti che contengono tale principio.


(1)  GU L 123 del 24.4.1998.

(2)  Regolamento (CE) 1896/2000, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (testo rilevante ai fini del SEE), GU L 228 dell'8.9.2000.

(3)  Il termine del 28.3.2002 è stato prorogato con regolamento (CE) 1687/2002 della Commissione fino al 31 gennaio 2003 ai fini della notifica dei principi attivi che siano stati soltanto identificati o che siano stati notificati solo per alcuni tipi di prodotti.