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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/276 |
(2004/C 78 E/0278)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3388/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione
(17 novembre 2003)
Oggetto: Graduale cessazione del ruolo delle banche nazionali centrali accanto alla BCE e conseguenze per la prevenzione della produzione e distribuzione di denaro falso
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1. |
La Commissione può confermare che nei 12 Stati membri che hanno introdotto l'euro quale mezzo di pagamento legale dal 1998 il livello di occupazione presso le banche nazionali centrali, in precedenza responsabili per la circolazione monetaria, è fortemente sceso e che scenderà ulteriormente nei prossimi anni? |
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2. |
Quale percentuale di questi posti di lavoro venuti a mancare viene trasferita alla BCE; quale percentuale viene trasferita ad aziende private o da privatizzare e quale percentuale scompare del tutto in seguito alla soppressone di funzioni o all'automazione? |
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3. |
La Commissione può indicare per quali funzioni, accanto a quelle della BCE, saranno responsabili tali banche nazionali nel 2010, 2015 e 2020 e quali funzioni non espleteranno più? A chi verranno affidate queste ultime? |
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4. |
L'importanza sempre minore delle banche centrali nazionali farà sì che a lungo termine esse si trasformino in succursali locali della BCE? Quando prevede la Commissione che tale processo sarà completato? |
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5. |
Le suddette banche vengono comparate tra loro dalla BCE o da altre istituzioni per quanto riguarda il numero di dipendenti; ciò porta ad una concorrenza per vedere chi è in grado di sopravvivere con il minor numero di dipendenti? In fase d'interpretazione di tali dati si tiene conto della quantità di funzioni finora differente da Stato membro a Stato membro? |
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6. |
In futuro, la stampa di banconote verrà appaltata dalla BCE a tipografie e non sarà più affidata in base a quote alle banche nazionali centrali e alle aziende specializzate che in passato stampavano le banconote nazionali? |
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7. |
Anche il controllo relativo alla prevenzione della produzione e distribuzione di denaro falso verrà sottratto a queste banche e demandato in futuro a BCE e aziende private? |
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8. |
La Commissione ha la certezza che gli sportelli automatici non forniranno mai agli utenti banconote in euro false? Se non è in grado di fornire tale certezza alla collettività, quali vie vengono seguite per evitare in futuro che in questa maniera si diffonda denaro falso? |
Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione
(16 gennaio 2004)
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1. e 2. |
La Commissione non è in possesso di informazioni statistiche inerenti al numero di dipendenti presso le banche centrali nazionali e alla sua evoluzione nel tempo. Non può pertanto confermare la supposizione che tale numero sia diminuito nella zona euro dal 1998, né può fornire indicazioni su eventuali perdite di posti di lavoro presso le banche centrali nazionali, derivanti da trasferimenti presso la Banca centrale europea (BCE) o il settore privato. |
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3. |
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2 del trattato CE ed all'articolo 3, paragrafo 1 dello statuto del sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della banca centrale europea, il sistema europeo di banche centrali, che è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali, deve assolvere diversi compiti:
Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3 dello statuto del sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della banca centrale europea precisa che il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Nell'ambito del SEBC, le banche centrali, inoltre, svolgono varie funzioni supplementari quali: la raccolta di informazioni statistiche, la stampa delle banconote e la messa in circolazione di banconote e monete, la conduzione di diverse operazioni sul mercato finanziario nell'ambito della politica monetaria del SEBC, la ricerca economica, ecc. Inoltre, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4 dello statuto SEBC/BCE, le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni che vanno oltre quelle specificate nello statuto e che variano considerevolmente da un paese all'altro, a seconda delle consuetudini e delle tradizioni esistenti in ognuno di essi. |
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4. |
Il trattato CE e lo statuto SEBC/BCE stabiliscono gli obiettivi, la struttura e i compiti del sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Commissione non concorda sul fatto che sia in corso una diminuzione dell'importanza delle banche centrali nazionali, poiché sia la BCE che le banche centrali nazionali svolgono un ruolo essenziale nel corretto funzionamento del SEBC e nel raggiungimento dei suoi obbiettivi. |
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5. |
La Commissione non è al corrente di alcun raffronto tra banche centrali nazionali riguardo al numero degli effettivi. Poiché le funzioni che le banche centrali nazionali debbono svolgere variano considerevolmente da un paese all'altro, tali raffronti sarebbero difficili da elaborare. |
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6. |
La BCE ha effettuato un'analisi approfondita delle future procedure per i contratti di fornitura di banconote nell'eurosistema. Tra l'altro si è esaminata la possibilità di utilizzare a medio termine procedure d'appalto per le materie prime e la stampa di banconote in euro. Il 10 luglio 2003 il consiglio direttivo ha deciso che dal 2008 in poi, le banche centrali nazionali che non dispongono di una tipografia interna (o statale) potranno avvalersi di procedure d'appalto comuni, e anche le banche centrali nazionali con tipografia interna (o statale) possono utilizzare questo sistema, se lo desiderano. Da qui al 2012 sarà pienamente operativo un sistema competitivo comune di procedure d'appalto. Le banche centrali nazionali con tipografia interna (o statale) potranno decidere di non partecipare a tale sistema. |
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7. |
La normativa comunitaria, in particolare, il regolamento (CE) n. 1338/2001 (1) del Consiglio, tra le altre disposizioni prevede una serie di responsabilità a livello nazionale e comunitario. Sono state designate in ciascuno degli Stati membri autorità nazionali, tra le altre le banche centrali nazionali: a tali autorità sono state assegnate responsabilità specifiche riguardo alla protezione dell'euro contro la falsificazione ed esse cooperano strettamente fra di loro e con le istituzioni europee (BCE, Commissione ed Europol). In particolare, garantire la fiducia ininterrotta della popolazione nelle euro-banconote circolanti è una parte determinante della funzione pubblica che l'eurosistema deve svolgere e che non si intende condividere con nessuna società privata di servizi di cassa. |
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8. |
La Commissione sta cooperando con gli Stati membri nell'elaborazione di una normativa volta a individuare tempestivamente le falsificazioni, in modo da offrire la massima tutela al pubblico e garantire l'autenticità delle euro banconote e monete in circolazione. Alcuni Stati membri hanno avviato misure legislative specifiche, volte ad individuare le banconote false prima che entrino in circolazione, per completare l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001, e numerose banche centrali nazionali hanno emanato atti giuridici che chiariscono gli obblighi e forniscono a chi gestisce contante a titolo professionale orientamenti relativi alle norme accettabili per la cernita delle euro banconote. Inoltre, le banche centrali nazionali hanno tutte — a seconda della situazione nei rispettivi Stati membri — adottato altre misure opportune, come la formazione per il personale che gestisce contante a titolo professionale. La BCE ha pubblicato un capitolato riguardante le macchine per il riciclaggio del contante azionate dai clienti, che richiede che tali macchine possano registrare/identificare le banconote falsificate o sospette, nonché il titolare del conto rispettivo, allo scopo di reperire più agevolmente i tentativi di deposito di banconote contraffatte. Su questa scia, le banche centrali nazionali hanno adottato le misure opportune, volte ad assicurare che tali distributori controllino l'autenticità e l'adeguatezza di ogni banconota, contribuendo in tal modo a individuare i falsi euro prima che raggiungano il pubblico. |
(1) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 181 del 4.7.2001.