27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/527


(2004/C 78 E/0548)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3345/03

di John Bowis (PPE-DE) alla Commissione

(13 novembre 2003)

Oggetto:   Ville del Palladio

Dal 1994 le ville del Palladio sono considerate Patrimonio Mondiale. Recentemente è stata proposta la costruzione di 54 km di autostrada attraverso la regione Veneto con sette uscite e caselli — l'autostrada Valdastico Sud.

Pur riconoscendo il diritto del governo italiano di costruire tali strade, se considerate necessarie, può la Commissione collaborare con le autorità italiane per assicurare che nessuno di detti progetti danneggi le ville del Palladio o il paesaggio circostante e che sia posta in essere una completa e migliore valutazione di impatto ambientale relativa a queste proposte?

Può la Commissione inoltre discutere con le autorità italiane la necessità dell'autostrada Valdastico Sud, data l'adeguatezza dell'esistente autostrada A22 e della SS247 e il fatto che l'autostrada Valdastico Nord è molto poco utilizzata?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(7 gennaio 2004)

A norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 (1), gli Stati membri sono tenuti a garantire che i progetti che, per la loro natura, dimensioni o ubicazione, possono avere effetti significativi sull'ambiente, formino oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale prima di essere approvati. Tali progetti sono definiti nell'articolo 4, che rimanda agli allegati I e II della direttiva. La costruzione di autostrade rientra nel campo di applicazione dell'allegato I, punto 7, lettera b), ed è subordinata all'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale (VIA).

In tal caso le autorità italiane dovrebbero adottare misure atte a garantire che venga espletata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che comprenda:

a)

una descrizione degli elementi ambientali che potrebbero risultare notevolmente influenzati, tra cui i siti archeologici, il paesaggio, la popolazione, ecc. (conformemente all'articolo 5 e all'allegato IV),

b)

consultazioni con il pubblico e con le autorità competenti in materia ambientale e

c)

la pubblicazione della decisione con l'indicazione delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione dei progetti, nonché delle principali motivazioni e considerazioni su cui è fondata la decisione stessa e, ove del caso, una descrizione delle principali misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi.

Nel quadro della procedura di autorizzazione occorre tener conto dell'esito delle consultazioni e delle informazioni raccolte in conformità degli articoli 5 e 6.

La Commissione ha già esaminato la questione sollevata dall'onorevole parlamentare e non ha riscontrato elementi che suggeriscano eventuali infrazioni alla direttiva. Inoltre la direttiva VIA non prevede alcun obbligo legale di contestare l'opportunità di un progetto o della relativa autorizzazione.


(1)  GU L 73 del 14.3.1997.