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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/802 |
(2004/C 78 E/0852)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3338/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione
(12 novembre 2003)
Oggetto: Tutela ambientale delle sorgenti del Peschiera
Pochi mesi fa il Comune di Cittaducale, in provincia di Rieti, ha stipulato un contratto preliminare di compravendita, da perfezionarsi entro la fine dell'anno, in cui si impegna a trasferire 32 ettari di terreno alla società italiana ACEA S.p.A.
Tale territorio montano è caratterizzato dalla presenza di una delle più antiche sorgenti d'acqua potabile e da un antico bosco ceduo. Tuttavia, l'amministrazione comunale si è impegnata a trasformare il bosco attualmente esistente in bosco di alto fusto, non tenendo conto della tipologia del territorio e delle conseguenze idrogeologiche, che potrebbero mettere a repentaglio la stabilità dei versanti della montagna.
Inoltre, non risulta chiaro il futuro utilizzo di questa risorsa idrica da parte della società acquirente, che pure è una delle più importanti per l'intero territorio di Rieti.
Eppure, le istituzioni comunitarie sono impegnate da molti anni nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente, come risulta anche dalla posizione comune del Consiglio, del 13 giugno 2003, in vista dell'adozione di un regolamento quadro denominato «Forest Focus».
Ciò premesso, può la Commissione far sapere:
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1. |
se siano state adottate tutte le misure previste dall'articolo 174 del trattato CE; |
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2. |
se vi siano finanziamenti per la salvaguardia delle risorse idriche; |
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3. |
quale sia il quadro generale della situazione? |
Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione
(23 dicembre 2003)
Sulla base del capitolo ambientale del trattato CE, l'Unione ha adottato una legislazione organica nell'ambito della protezione delle risorse idriche, della protezione della natura e della valutazione dell'impatto ambientale.
Protezione delle risorse idriche: la direttiva quadro sull'acqua (1) del 2000 stabilisce misure per la protezione di tutti i tipi di acque: fiumi, laghi, acque costiere e sotterranee, con l'obbligo giuridicamente vincolante di conseguire o mantenere un buono stato delle acque e di impedire ogni deterioramento dello stesso.
Con riferimento alla falda acquifera menzionata dall'onorevole parlamentare, è importante che lo stato delle acque sotterranee sia definito in termini di purezza chimica e quantità. Tutti i provvedimenti, di qualsiasi natura essi siano, che determinino un'eccessiva estrazione o un abbassamento della falda freatica, non sono di norma consentiti.
Protezione della natura: le sorgenti del Peschiera di Cittaducale sono oggetto di protezione specifica ai sensi della la direttiva sugli habitat (2) e sono state inserite in un sito proposto dall'Italia come sito di importanza comunitaria (3). Esse sono pertanto soggette alle disposizioni della direttiva in questione, e in particolare all'articolo 6, paragrafo 2: gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva. L'approvazione di piani e progetti che possano avere incidenze significative sui siti è subordinata alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4.
Valutazione dell'impatto ambientale: prima di poter essere autorizzati, i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, devono essere sottoposti a una valutazione di impatto ai sensi della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (4). La direttiva stabilisce un elenco di progetti per i quali gli Stati membri devono determinare, tramite esame caso per caso o sulla base di soglie o criteri, se il progetto sia suscettibile di avere effetti significativi sull'ambiente. L'elenco di progetti in questione (5) comprende, tra le altre, alcune misure di rimboschimento, «primi rimboschimenti a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo». Per verificare se le misure in questione rientrino nel campo di applicazione della direttiva, l'amministrazione comunale dovrebbe fornire ulteriori informazioni sulle proprie intenzioni in relazione al progetto di cui trattasi.
Forest Focus: la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (6) concernente il monitoraggio delle foreste nella Comunità (Forest Focus) ha l'obiettivo di contribuire alla protezione delle foreste mediante il monitoraggio e l'attuazione di misure di prevenzione contro gli incendi boschivi. Essa, pertanto, non è applicabile nel caso in questione.
Finanziamento di misure per preservare le risorse idriche: il trattato stabilisce che sono gli Stati membri a finanziare la politica ambientale. Tuttavia, finanziamenti destinati a interventi di tutela delle risorse idriche possono essere concessi nel quadro di una serie di politiche comunitarie, quali la politica strutturale e regionale, la politica agricola e lo strumento finanziario LIFE.
(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, GU L 327 del 22.12.2000.
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.
(3) Sito IT6020012, «Piana di S. Vittorino — Sorgenti del Peschiera».
(4) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.
(5) Allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio.
(6) Essendo stata votata solo di recente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, non sono ancora disponibili i riferimenti legislativi, GU C 20 E del 28.1.2003.