27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/522


(2004/C 78 E/0543)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3328/03

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(12 novembre 2003)

Oggetto:   La scomparsa premeditata dell'ex campo di prigionia «Stammlager Χ Β Sandbostel», importante per l'intera storia europea

1.

La Commissione è a conoscenza del fatto che durante la II guerra mondiale, sotto il regime di Hitler, oltre 1 milione di prigionieri di 46 paesi (tra cui Gran Bretagna, Belgio, Francia, Grecia, Serbia, Polonia, Italia, Russia, Ucraina e Paesi Bassi) sono stati rinchiusi nello «Stammlager Χ Β Sandbostel» presso Bremervörde tra Weser ed Elba in Bassa Sassonia e che lì durante la prigionia, 50 000 persone hanno perso la vita per fame, malattia o maltrattamenti?

2.

La Commissione è a conoscenza del fatto che alla fine degli anni «40 tale lager era ancora in uso per custodire sorveglianti del campo ed SS e che dagli anni»50 è stato utilizzato per accogliere rifugiati della RDT, ma che dal 1974 è divenuto parte del comprensorio dell'azienda «Immenhain» ed è diventato di proprietà privata, senza alcuna forma di tutela da parte del Land, del Landkreis o del Comune?

3.

La Commissione è a conoscenza del fatto che da molti anni ogni ricordo di questo lager viene cancellato sistematicamente lasciandolo cadere in abbandono per cui gli edifici crollano, rendendone impossibile la visita da parte dei sopravvissuti e di altri interessati, non concedendo l'accesso all'area alle telecamere, invitando i visitatori a dimenticare il passato e ostacolando l'opera dell'associazione, sorta nel 1992, «Dokumentations- und Gedenkstätte Sandbostel» che intende conservare il lager quale monumento?

4.

La Commissione, anche al di fuori delle proprie competenze formali, è disposta, sulla base della storia comune dei popoli europei e delle loro comuni sofferenze causate da violenze e dittature, ad adottare iniziative che contribuiscano a potenziare al massimo le opportunità che questo ex campo di prigionia e di concentramento sia conservato come monumento e reso accessibile? La Commissione è anche disposta ad intraprendere un dialogo con le autorità di Sandbostel competenti per la gestione del territorio, l'istruzione e la tutela dei monumenti partendo da tale idea?

Fonte: TV Nederland 1, rete, 19-10-2003.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(12 dicembre 2003)

Nel 1993, la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione europea e internazionale dei campi di concentramento nazisti e relativi siti quali monumenti storici (1) chiedeva «agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione di sostenere, anche finanziariamente, qualsiasi iniziativa volta a salvaguardare il significato dei campi di concentramento nazisti nei loro aspetti specifici e a porli sotto la protezione europea e internazionale».

Il bilancio del 1995 ha conseguentemente disposto delle sovvenzioni per la «preservazione dei principali siti e degli archivi in relazione con la deportazione simboleggiata dai memoriali eretti nei campi di concentramento». Da allora tale disposizione viene rinnovata di anno in anno e corrisponde alla linea 15.4.01.02 del progetto preliminare di bilancio per il 2004.

Nel maggio del 2003 la Commissione ha proposto, sulla base dell'articolo 151 del trattato CE, una nuova base giuridica per il regime di sovvenzioni (2) come parte della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura.

I progetti che riceveranno le sovvenzioni sono selezionati in base agli inviti a presentare proposte. A tutt'oggi non è stata ricevuta alcuna proposta di progetto relativo al campo o da parte dell'organizzazione cui l'onorevole parlamentare fa riferimento. L'invito a presentare proposte per il 2004 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e su Internet.

Per quanto riguarda la richiesta di mettersi in contatto con le autorità responsabili, la Commissione non ha la competenza per farlo poiché, in virtù del principio di sussidiarietà, le questioni cui l'onorevole parlamentare fa riferimento rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro.


(1)  GU C 72 del 15.3.1993.

(2)  COM(2003) 275 def.