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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/260 |
(2004/C 78 E/0261)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3327/03
di Albert Maat (PPE-DE) e Jan Mulder (ELDR) alla Commissione
(12 novembre 2003)
Oggetto: Istomoniasi (Blackhead)
Attualmente, in diversi paesi europei, dilaga l'istomoniasi. Il contagio comporta gravi problemi di salute per i tacchini e culmina in una moria di massa. Visto che tale malattia non è classificata quale malattia di tipo A non esistono norme europee in materia di lotta e compensazione, mentre è regolamentata a livello europeo l'ammissione di eventuali trattamenti preventivi o curativi. Dal 31 marzo 2003 però l'ultimo preparato per combattere tale malattia è vietato.
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1. |
Visti i possibili effetti transfrontalieri della patologia, la Commissione intende assoggettarne la lotta a norme europee? |
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2. |
La Commissione è disposta, a determinate condizioni (ad esempio, informazioni scientifiche supplementari), a riammettere temporaneamente in commercio il preparato preventivo Nifursol? |
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3. |
Negli USA per prevenire questa malattia si usa il Nitarsone (Histostat-50). La Commissione è disposta ad abbreviare la procedura della fase sperimentale di questo nuovo medicinale, in modo che, in caso di esito positivo, esso possa venire applicato quanto prima? In caso affermativo, quando si potrebbe applicare tale prodotto? |
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4. |
La Commissione è a conoscenza del fatto che attualmente il preparato curativo Metronidazol può essere usato nell'uomo per combattere parassitosi, ma ne è vietato il consumo animale? La Commissione è disposta ad ammettere il preparato curativo Metronidazol per combattere la malattia? In caso negativo, perché? |
Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione
(18 dicembre 2003)
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1. |
Attualmente la Commissione non intende presentare alcuna proposta relativa al controllo dell'istomoniasi (malattia della testa nera — blackhead) sul territorio comunitario, e ciò per le ragioni seguenti:
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2. |
Il Nifursol è stato vietato come additivo alimentare a partire dal 31 marzo 2003 al fine di tutelare i consumatori ed a seguito del parere del Comitato scientifico per l'alimentazione animale. Con la sua pronuncia nella causa T-392/02 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha recentemente stabilito che la decisione della Commissione alla base del regolamento del Consiglio (CE) 1756/2002 del 23 settembre 2002 che emenda la direttiva 70/524/CEE sugli additivi nei mangimi in merito alla revoca dell'autorizzazione per un additivo nonché il Regolamento della Commissione (CE) 2430/1999 (1), è pienamente fondata e non ha pertanto ritenuto che esistessero motivazioni valide per sospendere o modificare detta misura. In simili circostanze la Commissione non consentirà l'utilizzo del Nifursol senza una garanzia che ne attesti la sicurezza. |
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3. |
I medicinali veterinari destinati ai paesi dell'Unione devono essere regolarmente autorizzati e conformi alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 novembre 2001 sul Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2) per le richieste di autorizzazione inoltrate da aziende farmaceutiche alle autorità competenti degli Stati Membri ovvero conformi al regolamento del Consiglio (CEE) 2309/93 del 22 luglio 1993 (3) per le richieste relative al rilascio di autorizzazioni comunitarie inoltrate presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. La Commissione non rileva alcuna richiesta di autorizzazione relativa a prodotti contenenti Nitarsone. In tal caso sarebbe l'azienda proprietaria del preparato ad inoltrare detta richiesta, che dovrebbe ottemperare alla condizione preliminare per la quale i limiti massimi di residui devono essere conformi al regolamento del Consiglio (CEE) 2377/90 del 26 giugno 1990 (4). Finora non sono pervenute richieste di questo genere. |
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4. |
La Commissione è a conoscenza del fatto che i medicinali contenenti Metronidazol possono essere utilizzati, in base a specifiche indicazioni sugli esseri umani ed eventualmente anche sugli animali da compagnia. Il Metronidazol è tuttavia iscritto nell'Allegato IV del regolamento (CEE) 2377/90, vale a dire che ne è stato vietato l'uso nei medicinali veterinari utilizzati in animali destinati alla produzione alimentare a partire dal 1998. Si tratta di una sostanza genotossica i cui residui negli alimenti provenienti da animali che hanno assunto questa sostanza potrebbero essere pericolosi per la salute del consumatore indipendentemente dalla loro quantità. L'analisi rischi/benefici relativa all'uso di determinate sostanze sull'uomo non può applicarsi in maniera speculare ai medicinali veterinari i cui residui potrebbero essere considerati dannosi per la salute del consumatore. Poiché il Metronidazol è vietato nelle specie animali destinate alla produzione alimentare la Commissione non può in alcun modo autorizzarne l'uso sul territorio dell'Unione. |