27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/246


(2004/C 78 E/0250)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3273/03

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(5 novembre 2003)

Oggetto:   Lo scarico di refrigeranti delle navi (olandesi)

Il ministero olandese dell'Edilizia Abitativa, della Pianificazione Territoriale e della Gestione Ambientale 296 (VROM) ha presentato il 27 agosto 2003 uno studio sulle perdite di gas refrigeranti dei cutter e dei pescherecci per la pesca a traino (http://www.vrom.nl/docs/milieu/ koudemiddelen_het_schip_in_juni2003.pdf). Le perdite di gas refrigeranti di tali imbarcazioni risulterebbero essere fino a dieci volte maggiori rispetto a quelle degli impianti di refrigerazione sulla terraferma. I gas refrigeranti riducono lo strato di ozono e contribuiscono all'aumento dell'effetto serra.

Dallo studio effettuato risulta che annualmente gli impianti di refrigerazione dei pescherecci per la pesca al traino perdono in media la metà dei gas refrigeranti a bordo. I cutter perdono addirittura l'80 % di gas. Queste perdite sono molto superiori rispetto alle perdite medie degli impianti sulla terraferma che sono del 4,5 %. Paragonando le perdite delle navi con quelle degli impianti di refrigerazione sulla terraferma si constata il contributo sproporzionato fornito dal settore della navigazione all'emissione di refrigeranti con tutte le conseguenze che ciò comporta. Gli impianti di refrigerazione delle navi contengono soltanto il 5 % della quantità totale dei refrigeranti presenti nei Paesi Bassi, tuttavia essi sono responsabili del 35 % del totale delle perdite.

La Commissione europea potrebbe comunicarci se siffatto è un problema circoscritto ai Paesi Bassi oppure se si presenta anche negli altri Stati membri?

La Commissione ritiene efficienti le misure intraprese nel settore della navigazione con riferimento alle emissioni di gas serra nominati nell'Allegato del Protocollo di Kyoto — anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF6)? In quale misura le rilevazioni fatte dal VROM potrebbero far pensare ad una violazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) nr. 2037/2000 sulle «emissioni di sostanze controllate»?

Quali misure intende intraprendere la Commissione affinché diminuiscano le emissioni n di sostanze che riducono lo strato di ozono e di gas serra in equivalenti di CO2 nel settore della navigazione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 dicembre 2003)

La Commissione accoglie favorevolmente lo studio svolto dai Paesi Bassi sui tassi di perdita di fluidi refrigeranti dei cutter e dei pescherecci da traino, soprattutto se costituirà la base per ulteriori interventi volti ad evitare le emissioni di refrigeranti. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), gli Stati membri sono tenuti ad adottare «tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe».

La Commissione non dispone attualmente di informazioni sui tassi di perdita degli impianti di refrigerazione e di condizionamento installati su navi simili presenti in altri Stati membri. Il regolamento (CE) n. 2037/2000 non stabilisce norme specifiche in relazione ai tassi di perdita di sostanze che riducono lo strato di ozono di tali impianti, ma contiene disposizioni riguardanti i requisiti professionali minimi del personale addetto agli impianti medesimi. La Commissione ritiene che il ricorso a personale qualificato per la manutenzione degli impianti di refrigerazione e di condizionamento possa costituire un aspetto importante dell'impegno degli Stati membri per limitare al minimo le perdite di sostanze che riducono lo strato di ozono. Inoltre, gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione le iniziative adottate per limitare al minimo le perdite di sostanze che riducono strato di ozono. Sulla base di informazioni precise sui programmi degli Stati membri, che potrebbero comprendere i tassi di perdita di sostanze che riducono lo strato di ozono degli impianti di condizionamento e di refrigerazione, sarà più facile per la Commissione promuovere norme europee sui tassi di perdita degli impianti in forza dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2037/2000, la Commissione sta adottando una serie di provvedimenti per abbattere le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono nel settore della navigazione. Il meccanismo più efficace per conseguire tale risultato consiste nel ridurre gradualmente l'uso di tali sostanze. Nell'Unione europea, nel settore della navigazione mercantile non è più consentito installare impianti di condizionamento e di refrigerazione che utilizzano clorofluorocarburi (CFC) né provvedere alla manutenzione degli impianti di condizionamento e di refrigerazione che utilizzano tali sostanze. Gli impianti esistenti che utilizzano CFC e caratterizzati da una tenuta insufficiente devono quindi essere sostituiti quando cessano di funzionare per mancanza di refrigerante. Per di più, il settore dei trasporti marittimi dell'Unione, in cui per ora è consentita la manutenzione degli impianti di condizionamento e di refrigerazione che utilizzano idrofluorocarburi vergini (HCFC) (che rappresentano un sostituto temporaneo dei CFC fino al 2010 e che dovranno essere recuperati entro il 2015), è soggetto al divieto di installare nuovi impianti che utilizzino HCFC. Ancora più importante, forse, dato il loro elevato potenziale di riduzione dell'ozono, è l'eliminazione graduale degli halon nei dispositivi antincendio delle navi. I sistemi di protezione antincendio contenenti halon devono essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e gli halon devono essere recuperati a norma dell'articolo 16 del regolamento.

Su un piano più generale, per quanto attiene alla riduzione delle emissioni fuoriuscite dalle navi di gas ad effetto serra elencati nel protocollo di Kyoto, la Commissione ritiene che rimanga molto da fare. Uno studio realizzato di recente per conto della Commissione al fine di quantificare le emissioni delle navi ha indicato che nel 2000 le navi presenti nei mari dell'Unione hanno emesso 157 milioni di tonnellate di anidride carbonica, superando le emissioni terrestri in nove Stati membri. Il protocollo di Kyoto non affronta direttamente la questione delle emissioni delle navi ma, all'articolo 2, paragrafo 2, invita le parti a limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra generati da combustibili utilizzati nel trasporto marittimo internazionale, operando con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

L'IMO si è quindi fatta carico della questione e il suo comitato per la protezione dell'ambiente marino ha elaborato un progetto di risoluzione su una strategia dell'IMO in materia di gas ad effetto serra, che sarà esaminato nel dicembre 2003 durante la 23a assemblea dell'IMO. Il Consiglio dell'Unione europea ha esortato l'IMO ad adottare una strategia concreta ed ambiziosa in materia di gas ad effetto serra e la Commissione e diversi Stati membri, tra cui i Paesi Bassi, stanno partecipando attivamente ai dibattiti sulla risoluzione IMO affinché ne scaturisca una strategia davvero concreta ed ambiziosa.

Per quanto riguarda le misure dell'Unione intese a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle navi, il Sesto programma di azione in materia di ambiente prevede che la Commissione individui e intraprenda azioni specifiche per abbattere le emissioni di gas ad effetto serra nel settore della navigazione marittima se entro il 2003 non verranno approvate azioni analoghe in seno all'IMO. Tale impegno è ribadito nella più recente comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia dell'Unione europea per ridurre le emissioni atmosferiche delle navi marittime (2), che propone, a livello dell'Unione, l'obiettivo di ridurre le emissioni unitarie di anidride carbonica delle navi e che impegna la Commissione a prendere in considerazione un intervento dell'Unione per abbattere le emissioni di gas ad effetto serra delle navi se nel 2003 non saranno adottate misure concrete in sede IMO.


(1)  GU L 244 del 29.9.2000.

(2)  COM(2002) 595 def., vol. I.