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8.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 88/639 |
(2004/C 88 E/0656)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3257/03
di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione
(3 novembre 2003)
Oggetto: L'IVA della aziende addette al riciclaggio
Le aziende addette al riciclaggio considerano il riconoscere e l'utilizzare le opportunità di riuso come uno dei loro compiti principali, che eseguono raccogliendo, selezionando, riparando e offrendo nuovamente sul mercato prodotti smessi. In Belgio tale settore riesce a rispettare l'aliquota IVA del 6 % per motivi sociali. Nei Paesi Bassi sono stati effettuati diversi tentativi per far ricadere detto settore sotto l'aliquota IVA del 6 % per ragioni sociali e ambientali; purtroppo finora senza alcun esito. Nel frattempo la Commissione ha presentato a Parlamento e Consiglio la comunicazione (1) su una politica integrata dei prodotti, in cui si parla in più punti di vantaggi fiscali per progetti compatibili con l'ambiente, ma il settore in questione non viene citato espressamente.
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1. |
La Commissione ha intavolato colloqui a questo riguardo con l'organizzazione europea di riferimento (RREUSE)? |
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2. |
In caso affermativo, quali sono i risultati concreti di detto dialogo? In caso negativo, perché tali colloqui non hanno luogo? |
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3. |
La Commissione non ritiene forse che questo settore fornisca un valido contributo per una società sostenibile? |
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4. |
Che cosa intende fare la Commissione per coinvolgere il settore in questione nella politica integrata dei prodotti? |
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5. |
La Commissione non ritiene forse che detto settore possa ricevere, per motivi sociali e ambientali, vantaggi fiscali, ossia una riduzione dell'IVA al 6 %? |
Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione
(19 dicembre 2003)
La Commissione sta attualmente concludendo la consultazione con gli interessati riguardo la strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti. In tale ambito, fra numerosi altri interessati, essa ha preso contatto con la Rreuse, principalmente sulle questioni relative alla riparazione e al riuso di prodotti e attrezzature.
Il periodo di consultazione sulla strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti (2) è appena terminato, il 30 novembre 2003. Gli strumenti economici sono fra le questioni affrontate nella Comunicazione; tuttavia, non si è per ora giunti a nessuna conclusione concreta sui contributi dei singoli interessati.
Come espresso nella Comunicazione, la Commissione apprezza il valido contributo che le aziende addette al riciclaggio apportano allo sviluppo sostenibile: la Comunicazione affronta infatti numerose questioni legate al riciclaggio che potenzialmente svolgono un ruolo fondamentale nella concezione globale della gestione sostenibile delle risorse.
La politica integrata dei prodotti riguarda la prestazione dei prodotti sotto il profilo ambientale in tutto il loro ciclo vitale. Essa attribuisce pertanto un'importanza primaria al riciclaggio e al riuso. Le tecnologie e le procedure impiegate nelle operazioni di riciclaggio possono contribuire ad evitare un impatto ambientale negativo al termine del ciclo vitale di un prodotto e a risparmiare energia e risorse nonché favorire una progettazione più ecologica.
Come annunciato nella comunicazione sulla strategia IVA adottata nel 2000 (3), il 23 luglio 2003 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva concernente la revisione e la razionalizzazione delle regole e delle deroghe applicabili nel settore delle aliquote IVA ridotte (4). Obiettivo principale è il miglioramento del mercato interno, in particolare attraverso la semplificazione e l'applicazione più uniforme dell'IVA.
La suddetta proposta non prevede disposizioni particolari per le aziende addette al riciclaggio; la sesta direttiva IVA (5), infatti, contempla già misure a favore di questo settore.
In primo luogo, l'attività di queste aziende è nella maggior parte dei casi disciplinata dal regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione istituito dall'articolo 26 bis della direttiva. Questo significa che le vendite di beni d'occasione da parte degli imprenditori — definiti soggetti passivi-rivenditori — sono tassate unicamente sull'utile realizzato, che è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo d'acquisto.
Inoltre l'allegato H, categoria 14, della citata direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare un'aliquota IVA ridotta (minimo: 5 %) alla. «Fornitura di beni e prestazioni di servizi da parte di enti che sono riconosciuti come enti di carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali prestazioni e servizi non siano esonerati ai sensi dell'articolo 13.» Ciò comporta, ad esempio, che uno Stato membro potrebbe applicare un'aliquota IVA ridotta alla rivendita di beni recuperati da enti che sono riconosciuti come enti di carattere sociale.
Occorre tuttavia notare che, in materia di IVA, vale il principio di applicare l'aliquota normale. L'applicazione di un'aliquota ridotta è lasciata alla valutazione degli Stati membri e questo può spiegare il fatto che in tale settore alcuni di essi prevedono un'aliquota ridotta, mentre altri no.
In conclusione sembra che nel settore in oggetto non siano necessarie altre misure particolari di riduzione dell'aliquota IVA.
(1) COM(2003) 302.
(2) COM(2003) 301 def.
(3) COM(2000) 348 def.
(4) COM(2003) 397 def.
(5) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, GU L 145 del 13.6.1977.