27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/783


(2004/C 78 E/0834)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3167/03

di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione

(20 ottobre 2003)

Oggetto:   Lavoro e assistenza sanitaria nei paesi candidati all'adesione

Potrebbe la Commissione comunicare se tra il governo del Regno Unito e i dieci paesi candidati all'adesione esiste un accordo reciproco che dà ai cittadini britannici il diritto di lavorare nei nuovi paesi candidati subito dopo la loro adesione all'Unione europea, o se a taluni di questi paesi sono state concesse deroghe in base alle quali i cittadini britannici non possono lavorare nel loro territorio?

Potrebbe inoltre la Commissione comunicare se nei nuovi paesi candidati esistono accordi reciproci in materia di assistenza sanitaria con gli altri Stati membri dell'Unione europea, successivamente alla loro adesione?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(14 novembre 2003)

Stando al regime transitorio stabilito nel trattato di adesione, tutti gli attuali Stati membri possono controllare e regolamentare per un periodo massimo di sette anni l'accesso dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri ai propri mercati del lavoro, secondo le norme nazionali in vigore. Questo regime transitorio non sarà applicato a Cipro e a Malta. Tra questi due paesi, gli Stati membri attuali e quelli nuovi, ci sarà una completa libertà di circolazione. Malta, tuttavia, ha il diritto di imporre misure di salvaguardia fino al 30 aprile 2011.

I nuovi Stati membri possono adottare le stesse limitazioni nei confronti di quegli Stati membri che applicano limitazioni nei loro riguardi. È solo tramite l'eventuale adozione delle stesse restrizioni, quindi, che i nuovi Stati membri potranno limitare il diritto dei lavoratori del Regno Unito di lavorare nel loro territorio.

Alcuni Stati membri hanno comunicato che non intendono limitare l'accesso ai propri mercati del lavoro per i lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri. Tra gli attuali Stati membri, alcuni intendono mantenere restrizioni al libero accesso dei lavoratori, a seconda del nuovo Stato membro in questione.

Per informazioni più specifiche sugli accordi esistenti tra il Regno Unito e i nuovi Stati membri, la Commissione invita l'Onorevole parlamentare a rivolgersi al governo del Regno Unito.

In relazione al dibattito sull'esistenza di accordi reciproci in materia di assistenza sanitaria tra i nuovi Stati membri dell'Unione e quelli attuali, la Commissione tiene a precisare che nell'Unione le questioni sanitarie che interessano i lavoratori migranti rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (1), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Detto regolamento intende proteggere i diritti in materia di sicurezza sociale di questi lavoratori e dei loro familiari che si spostano in altri Stati membri. Al momento dell'adesione, il regolamento andrà a sostituire tutte le convenzioni di sicurezza sociale stipulate tra i nuovi Stati membri e quelli attuali. Questa regola generale non vale per le disposizioni delle convenzioni bilaterali elencate nell'allegato III del regolamento (CEE) 1408/71 che continueranno quindi ad essere applicate. Tuttavia, per figurare nell'elenco dell'allegato queste disposizioni devono rispondere ad alcuni criteri, come quello di agevolare il lavoratore migrante o di riferirsi a un particolare contesto storico.

L'allegato II del trattato di adesione, in cui figurano tutte le iscrizioni dei nuovi Stati membri negli allegati del regolamento (CEE) 1408/71, non contiene alcuna indicazione, a norma dell'allegato III del regolamento (CEE) 1408/71, riguardante una convenzione di sicurezza sociale stipulata tra uno di questi paesi e il Regno Unito, che dovrebbe continuare ad essere applicata.


(1)  GU L 149 del 5.7.1971.