20.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/181


(2004/C 70 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2970/03

di Catherine Stihler (PSE) alla Commissione

(6 ottobre 2003)

Oggetto:   Ritiro dalla politica comune della pesca

La Commissione potrebbe esprimersi in merito alla possibilità che, in base agli attuali trattati e del progetto di Costituzione europea, uno Stato membro non aderisca più alla politica comune della pesca?

Un'azione simile o la decisione di far rientrare la politica della pesca tra le competenze dello Stato membro comporterebbe il ritiro dello Stato membro dall'Unione europea oppure la rinegoziazione dei trattati che richiederebbe l'approvazione unanime di tutti gli Stati membri?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(30 ottobre 2003)

Allo stato attuale del diritto comunitario (articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del trattato CE l'azione della Comunità comporta una politica comune nel settore della pesca. In questo contesto, la Comunità ha la competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse della pesca nelle acque interne e in mare aperto. Tale competenza esclusiva in materia di organizzazione del settore e di conservazione delle risorse biologiche marine è sancita dall'articolo 37 del trattato CE e dall'articolo 102 dell'atto di adesione del 1972. La Corte di giustizia ha definito la portata della competenza comunitaria, confermando che questa si sostituisce a quella degli Stati membri sia nelle acque comunitarie che al di là di esse (la competenza esclusiva esterna della Comunità nel settore si esercita nel quadro degli impegni internazionali a livello bilaterale — negoziazione e conclusione di accordi con i paesi terzi — e a livello multilaterale — rappresentanza della Comunità presso le organizzazioni internazionali competenti nel settore della pesca) (1).

Il campo di applicazione della politica comune della pesca è stato confermato di recente dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2). La competenza esclusiva della Comunità presenta pertanto due aspetti: da un lato riguarda le risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle acque che rientrano nella sovranità o nella giurisdizione degli Stati membri e concerne tutte le attività di pesca svolte in tali acque, sia che vengano esercitate da cittadini e pescherecci degli Stati membri sia di paesi terzi; dall'altra, si estende a tutte le attività di pesca svolte da cittadini e pescherecci degli Stati membri sia nelle acque comunitarie che in alto mare, come pure all'interno delle zone di pesca dei paesi terzi, nel rispetto del diritto internazionale.

Il corpus normativo che costituisce la politica comune della pesca è direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Stati membri e prevale sulle norme di diritto interno di tali Stati (3). Ne consegue che le autorità nazionali che dovessero adottare atti giuridici interni che non tengano conto del trattato CE o del diritto comunitario adottato in virtù del trattato medesimo commetterebbero un'infrazione. Uno Stato membro non può prescindere dalla caratteristica del diritto comunitario di applicarsi in maniera uniforme in tutta la Comunità.

Le norme del trattato CE possono essere modificate solo da un nuovo trattato, che deve essere ratificato da tutti gli Stati membri.

L'articolo 59 del progetto di trattato che istituisce una costituzione per l'Europa prevede la possibilità di un ritiro volontario dall'Unione; la disposizione in questione non prevede tuttavia il ritiro da una politica precisa.

In base alle considerazioni precedenti si può affermare che, allo stato attuale del diritto comunitario e nell'ambito del progetto di costituzione europea, uno Stato membro non può prescindere dall'applicazione delle regole comuni adottate nel quadro della politica comune della pesca.


(1)  Cfr. le seguenti sentenze della Corte: 14 luglio 1976, cause nn. 3, 4 e 6/76, Raccolta della giurisprudenza, 1976 pag. 1279; 16 febbraio 1978, causa n. 61/77, Raccolta della giurisprudenza, 1978, pag. 417; 25 luglio 1991, causa n. C-258/89, Raccolta, 1991, pag. 3977; 24 novembre 1992, causa C-286/90, Raccolta, 1992, pag. I-6019; 24 novembre 1993, causa C-405/92, Raccolta, 1993-I, pag. 6133.

(2)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 358 del 31.12.2002.

(3)  La Corte di giustizia ha istituito il principio della supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale nella sentenza del 25 luglio 1964, causa 6/64, Raccolta della giurisprudenza, 1964, pag. 1129.