3.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 84/498


(2004/C 84 E/0576)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2861/03

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(26 settembre 2003)

Oggetto:   Coltivazioni geneticamente modificate

Il 2 settembre 2003, in risposta alla richiesta di bandire le coltivazioni geneticamente modificate nell'Austria Superiore, il commissario Wallström ha affermato «Ovviamente nutro il massimo rispetto per le preoccupazioni delle autorità austriache in merito alla protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo e non ho difficoltà a riconoscere che la coesistenza è un tema fondamentale che dovremo affrontare. Tuttavia, vorrei sottolineare che queste sono preoccupazioni comuni, condivise da molte regioni europee, per le quali è possibile trovare una risposta efficace all'interno del quadro legislativo esistente.»

Può la Commissione descrivere cosa consideri una «risposta efficace» per regioni come l'Austria Superiore o la zona sud-occidentale dell'Inghilterra, dove l'agricoltura biologica rappresenta una parte importante del settore agricolo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 novembre 2003)

La Commissione è pienamente consapevole della necessità di garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate, come risulta dall'impegno di affrontare il tema della coesistenza espressamente indicato nell'ambito dell'azione 17 della propria comunicazione «Scienze della vita e biotecnologia — Una strategia per l'Europa» (1).

Al riguardo è importante sottolineare che la protezione della salute umana e dell'ambiente è sempre stata e continua ad essere una preoccupazione di cui si tiene conto nella valutazione dei rischi nell'ambito della normativa che disciplina gli organismi geneticamente modificati (OGM). Se nel corso di tale valutazione viene individuato un rischio per la salute umana o l'ambiente, l'autorizzazione di un preciso OGM non viene concessa o viene subordinata a determinate condizioni che consentono di far fronte a tale rischio.

Dato che nell'Unione possono essere coltivate solo colture OGM autorizzate e i relativi aspetti ambientali e sanitari sono disciplinati dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), gli altri aspetti che rimangono da affrontare nell'ambito della coesistenza sono gli aspetti economici (perdite finanziarie) connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

Per affrontare quest'aspetto della coesistenza sarà inserito nella direttiva 2001/18/CE un nuovo articolo che permette agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari ad evitare la presenza non intenzionale di OGM in altri prodotti. Tale articolo è stato adottato nel corso delle trattative in sede di seconda lettura della proposta di regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (3).

Gli Stati membri non sono tuttavia liberi di adottare qualsivoglia provvedimento, in quanto le misure devono essere conformi alla normativa comunitaria e ai principi del mercato comune. Ad esempio, gli Stati membri sono tenuti a rispettare l'articolo 22 della direttiva 2001/18/CEE in virtù del quale essi non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM autorizzati.

Inoltre, nel luglio 2003, la Commissione ha adottato una raccomandazione recante orientamenti relativi alla coesistenza (4) per aiutare gli Stati membri ad elaborare e attuare misure appropriate. La parola chiave delle misure relative alla coesistenza proposte è la proporzionalità, ossia le misure devono essere proporzionate all'obiettivo che si intende conseguire.

Di conseguenza, gli orientamenti contengono le raccomandazioni necessarie per affrontare la tematica della coesistenza. In termini di rischio economico, gli orientamenti dettano i principi in base ai quali gli Stati membri e le loro regioni possono adottare misure nazionali e recano un elenco indicativo di misure di gestione che, in funzione di fattori regionali e locali, possono essere attuate. Tra tali misure si annoverano, tra l'altro, le distanze di isolamento tra gli appezzamenti, la creazione di zone cuscinetto o di barriere al polline, la rotazione delle colture e disposizioni relative alla pianificazione dei cicli vegetali in modo da ottenere periodi di fioritura diversi.

La Commissione non è contraria alla conclusione di accordi volontari tra gli agricoltori a livello locale, oppure tra agricoltori e industrie, allo scopo di garantire l'assenza di colture transgeniche. La coesistenza non è un tema nuovo per l'agricoltura e gli agricoltori vantano una lunga esperienza in fatto di pratiche di gestione agricola intese a garantire il rispetto di norme di purezza nella produzione delle sementi o a tenere separate determinate linee di produzione. Esistono ad esempio accordi volontari tra aziende limitrofe e clausole contrattuali che prevedono la coltivazione di specifiche varietà in grado di produrre determinate caratteristiche qualitative.

E proprio questa la «valida risposta» a cui faceva riferimento la Commissaria europea all'Ambiente, Margot Wallström, nella sua dichiarazione del 2 settembre 2003.


(1)  COM(2003) 96 def.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001.

(3)  GU C 304 E del 30.10.2001.

(4)  GU L 189 del 29.7.2003.