|
27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/430 |
(2004/C 78 E/0451)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2793/03
di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione
(19 settembre 2003)
Oggetto: La definizione e il divieto dell'aria calda nel Protocollo di Kyoto
La direttiva dell'UE sullo scambio di quote di emissioni e le regole sulla concorrenza del trattato istitutivo (articoli 87 e 88), vietano attualmente un'assegnazione di quote superiore da quella effettivamente necessaria. Su questo principio si basa anche la prassi secondo cui si pensa che la cosiddetta aria calda (ovvero, i diritti di emissione la cui vendita non è giustificata da effettive riduzioni di emissioni) non verrà immessa nel mercato. L'accordo di Kyoto non vieta di per sé né la vendita di aria calda né tanto meno la definisce.
L'UE dispone di mezzi per impedire agli Stati membri la vendita diretta di aria calda (senza che essa venga precedentemente assegnata alle imprese)?
In caso di risposta negativa, la Commissione ritiene utile, anche ai fini di garantire una prassi comune condivisa a livello internazionale, adottare una definizione di aria calda e proporre un emendamento all'accordo di Kyoto per poterla ivi includere assieme al divieto di vendita?