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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/167 |
(2004/C 78 E/0171)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2782/03
di Torben Lund (PSE) alla Commissione
(11 settembre 2003)
Oggetto: Relazione VIA e direttiva habitat
La Commissione in una relazione del mese di giugno 2003 sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di certi progetti pubblici e privati, ha stabilito che nelle attuali VIA esistono solo pochi sistemi di controllo, che i risultati della VIA non sono sufficientemente integrati nel processo decisionale e che occorre tenere conto anche delle osservazioni del pubblico.
Entro la fine del 2003 si prevede che il Comune di Vejle in Danimarca approvi, tra le altre cose, la realizzazione di una superstrada, che avrà conseguenze negative per la natura in tutta la regione di Svinholt. In vista dell'eventuale costruzione è stata effettuata una VIA molto limitata (Valutazione ambientale della superstrada Ødsted — Ny Højen — Vinding, Relazione tecnica VIA, agosto 2003), inoltre criticata da molti cittadini perché ritenuta piena di errori.
A tale proposito si chiede alla Commissione di riferire se detta valutazione VIA soddisfa tutti i requisiti previsti, se il procedimento è conforme alle direttive sulla Convenzione di Århus e se la Commissione prevede che il progetto della superstrada possa soddisfare le disposizioni contenute nella direttiva habitat. Infine si chiede alla Commissione di precisare chiaramente, se tale progetto può essere iniziato prima che siano state svolte valutazioni adeguate e prima che siano disponibili, tra le altre cose, l'esame e i risultati delle diverse proteste rivolte alla Commissione.
Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione
(14 ottobre 2003)
La recente relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (1) ha identificato una serie di carenze in materia di applicazione. Vale la pena precisare che la suddetta relazione ha esaminato settori, quali quello del monitoraggio, che non sono contemplati dalla direttiva VIA.
Attualmente l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva VIA dispone che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. L'articolo 6 della direttiva prevede che sia le autorità, sia il pubblico interessato siano consultati in merito ai progetti. (2) L'articolo 8 dispone che, nell'ambito della procedura di autorizzazione, si tenga conto dell'esito di tali consultazioni e delle informazioni raccolte nel corso della procedura VIA. Inoltre l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali (3) prevede che, prima di autorizzare progetti che possano avere incidenze significative su un sito Natura, le autorità nazionali devono aver accertato che esso non pregiudicherà l'integrità del sito considerato. Se un progetto presenta un'incidenza significativa sul sito, esso può essere autorizzato esclusivamente in mancanza di alternative, per motivi di rilevante interesse pubblico e a condizione che siano adottate adeguate misure compensative.
Dall'interrogazione dell'onorevole parlamentare risulta che il progetto in questione non è stato ancora autorizzato. In questa fase spetta quindi alle autorità nazionali verificare che siano state effettivamente applicate le disposizioni della direttiva VIA e della direttiva habitat prima del rilascio dell'autorizzazione.
A seguito di una precedente denuncia riguardante l'impatto del progetto su un sito Natura, la Commissione ha trasmesso una richiesta di informazioni alle autorità danesi per accertare l'osservanza dei requisiti imposti dalla direttiva habitat nel progetto di cui trattasi.
Qualora dovesse constatare che la Danimarca è venuta meno all'obbligo di garantire la conformità del progetto con la normativa comunitaria, la Commissione non esiterà ad avviare la procedura di infrazione in conformità dell'articolo 226 del trattato CE.
(1) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici, GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, GU L 73 del 14.3.1997.
(2) La direttiva VIA è stata recentemente modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003. Tale modifica è volta a garantire la totale compatibilità della direttiva VIA con le disposizioni della convenzione di Århus. Essa dovrà essere recepita nella legislazione degli Stati membri entro il 25 giugno 2005; la direttiva VIA attualmente in vigore prevede comunque la consultazione del pubblico.
(3) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.