27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/753


(2004/C 78 E/0801)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2751/03

di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione

(10 settembre 2003)

Oggetto:   Manovre illecite nel contesto dell'aggiudicazione di commesse alla società CESD Roma

Nella sua edizione del 28 agosto 2003, il settimanale «Der Stern» riferisce che la Commissione ha firmato, nel dicembre 2001, un contratto con la società CESD-Roma, implicata nell'affare Eurostat per la fornitura di assistenza tecnica nel contesto del censimento da tenersi in Macedonia.

La Commissione è in grado di confermare che il contratto, il cui valore complessivo ammonta a circa un milione di euro, è stato autorizzato su richiesta dei Commissari Nielson e Patten, benché la Corte dei conti e il controllo finanziario della Commissione avessero espresso riserve per quanto riguardava i contratti con la CESD?

La Commissione può confermare che il contratto con la CESD-Roma sia stato assegnato senza previa gara d'appalto benché le direttive comunitarie pertinenti lo prevedano obbligatoriamente?

La Commissione può in particolare confermare di essere stata a conoscenza della necessità di effettuare un censimento mesi prima di adottare la sua decisione e che non vi è stata alcuna urgenza particolare e imprevedibile, che abbia potuto giustificare la rinuncia ad esperire una gara d'appalto?

La Commissione è a conoscenza del fatto che secondo il diritto belga (articolo 314 del Code pénal nella versione del 24 dicembre 1993) costituisce reato penale limitare la libertà di presentare offerte nel contesto di gare di appalto? La Commissione informerà del fatto le autorità giudiziarie belghe?

La Commissione può trasmettermi tutti i documenti e le note pertinenti a tale caso, a norma di quanto disposto dal regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti?

Risposta data dal signor Patten in nome della Commissione

(1o dicembre 2003)

Il progetto adottato dalla Commissione era inteso a realizzare l'obiettivo dell'Unione di promuovere il buon governo e di migliorare il clima politico nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) fornendo un quadro affidabile e accettabile della situazione demografica del paese e ristabilendo così la fiducia tra i vari gruppi etnici. La decisione della Commissione di sostenere questa operazione faceva seguito ad una domanda urgente del governo della FYROM ed era conforme all'accordo quadro firmato con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia il 13 agosto 2001. L'accordo prevedeva un censimento della popolazione sotto controllo internazionale, il cui rapido svolgimento era indicato come un sostegno essenziale all'accordo del lago Ochrid, che garantisce il futuro della democrazia nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. L'urgenza dell'attuazione dell'accordo del lago Ochrid era ampiamente riconosciuta al momento, anche dal Consiglio e dal Parlamento.

La società che si è aggiudicata il contratto, la CESD, aveva già lavorato al precedente censimento e all'epoca si riteneva che disponesse delle migliori competenze tecniche possibili per realizzare le attività di monitoraggio previste dalla Commissione e dal governo della FYROM nel memorandum d'intesa. Stando al parere espresso da Eurostat, approvato dai servizi della Commissione responsabili, dal Consiglio d'Europa e dalle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la CESD era l'unica società in grado di conseguire gli obiettivi fissati, ed è sulla base di questo parere che la Commissione ha accettato questa scelta. La procedura seguita è stata conforme al regolamento finanziario vigente all'epoca (1), che permetteva, in determinate circostanze, l'aggiudicazione di un contratto senza gara pubblica di appalto.

Inoltre, il contratto era stato assegnato nel quadro dell'aiuto esterno, a cui non si applica la direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure per l'assegnazione degli appalti pubblici nel settore dei servizi.

Nell'ambito del processo decisionale, ci si è posti il problema specifico dello statuto della società CESD che aveva lavorato come ufficio di assistenza tecnica per Eurostat. Il contratto è stato assegnato perché l'incarico conferito alla CESD come ufficio di assistenza tecnica non era stato riconfermato e perché la società sarebbe stata sottoposta al controllo diretto di Eurostat e del gruppo direttivo. Per garantire un livello elevato di controllo, era stato deciso di strutturare il contratto come un servizio e non come un contratto di sovvenzione.

I finanziamenti miravano a sostenere un gruppo di esperti incaricato di monitorare e controllare le operazioni di censimento in loco, ad aumentare la fiducia nell'imparzialità e nell'obiettività del lavoro effettuato dai rilevatori di dati, a garantire la riservatezza dei dati e a contribuire a creare un vasto consenso intorno ai risultati del censimento. Per assicurare il successo della missione di osservazione, la Commissione aveva chiesto al governo della FYROM di accettare un memorandum d'intesa che precisava le condizioni di esecuzione del contratto. Inoltre, era stato deciso di affidare il monitoraggio ad un gruppo direttivo presieduto da Eurostat, con la partecipazione della Commissione, del Consiglio d'Europa, dell'UNECE (2) e dell'OSCE (3). Il gruppo direttivo era incaricato di seguire le attività nel loro complesso e di agevolare il lavoro di un gruppo di esperti di alto livello e di osservatori in loco.

Il progetto è stato quindi realizzato come auspicato dal gruppo direttivo, spesso in circostanze difficili. La maggior parte del lavoro in loco connessa al censimento è stata ultimata, fatta eccezione per le tre missioni di follow-up necessarie per valutare i risultati finali.

Nel quadro della vicenda Eurostat sono emerse nuove informazioni sulla CESD. Tuttavia, EuropeAid non è stato al corrente della presunta cattiva gestione finanziaria della società fino al mese di luglio. Successivamente, ha rescisso il contratto FYROM conformemente alla decisione della Commissione del 23 luglio 2003. A seguito di questa rescissione, in via eccezionale il Consiglio d'Europa ha accettato di fornire il proprio sostegno per consentire alla missione di osservazione del censimento di portare a termine gli ultimi lavori.

L'onorevole parlamentare chiede di prendere visione dei documenti conformemente al regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4).

La Commissione valuterà la richiesta dell'onorevole parlamentare conformemente alla procedura prevista nel regolamento summenzionato.


(1)  Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 356 del 31.12.1977.

(2)  Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

(3)  Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001.