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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/416 |
(2004/C 78 E/0437)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2672/03
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione
(2 settembre 2003)
Oggetto: Assegnazione di bande orarie negli aeroporti
Quando intende la Commissione concludere la procedura di consultazione sulle revisioni proposte al regolamento del 1993 relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, e quando pensa di pubblicare le sue proposte? È intenzione della Commissione affrontare il problema posto dalle maggiori compagnie aeree, beneficiarie di diritti acquisiti a scapito dello sviluppo di aeroporti regionali e della libera concorrenza fra le compagnie aeree?
L'articolo 9 del regolamento attualmente in vigore offre agli Stati membri la possibilità di riservare alcune bande orarie per i collegamenti regionali. Qual è la percentuale massima e minima di bande orarie riservate negli aeroporti della Comunità e in quali circostanze può la Commissione intervenire per sostenere o impedire tale assegnazione di bande orarie?
Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione
(26 settembre 2003)
Il 20 giugno 2001 (1) la Commissione ha adottato una proposta intesa a modificare le norme vigenti sull'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti. Per tenere conto del parere espresso dal Parlamento in prima lettura (2) la Commissione ha modificato la propria proposta originaria il 7 novembre 2002 (3). Il Consiglio non ha ancora presentato una posizione comune e la conclusione delle consultazioni sulle modifiche proposte dipende appunto dall'adozione della posizione comune.
Va aggiunto che, come annunciato nella relazione della proposta iniziale, la Commissione ha avviato uno studio, non ancora concluso, per valutare gli effetti di vari sistemi di assegnazione delle bande orarie. Sulla scorta di questo studio e di una successiva consultazione con il settore e con gli Stati membri, la Commissione esaminerà le modalità di un'eventuale ulteriore modifica del sistema di assegnazione delle bande orarie in base al principio dei diritti acquisiti.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 9 del regolamento attualmente in vigore (4), non esistono quantità minime o massime di bande orarie che gli Stati membri hanno il diritto di riservare ai servizi regionali negli aeroporti pienamente coordinati. Gli Stati membri devono tuttavia comunicare alla Commissione le rotte per cui sono state riservate bande orarie: ciò dovrebbe garantire che le bande orarie riservate corrispondano effettivamente a rotte che interessano una regione periferica o in via di sviluppo e/o a rotte per le quali sussistono oneri di servizio pubblico.
(2) A5-0186/2002 (relatore Stockmann) del 10 giugno 2002.
(3) COM(2002) 623 def.
(4) Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993).