27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/131


(2004/C 78 E/0133)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2591/03

di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(4 agosto 2003)

Oggetto:   Stato di emergenza dovuto alla siccità nella Regione Lazio

La siccità che in queste ultime settimane ha colpito l'Italia sta producendo effetti allarmanti anche nell'area laziale, nei cui bacini idrici si registrano abbassamenti del livello dell'acqua che stanno superando la soglia di guardia.

I laghi di Bolsena, Albano, Nemi e Castelgandolfo hanno raggiunto livelli tra i più bassi mai registrati; ne conseguono difficoltà sempre più preoccupanti per le coltivazioni, al punto che gli agricoltori del Lazio hanno richiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

La produzione del grano e dei cereali è infatti già dimezzata e un raccolto su tre è andato distrutto nel settore ortofrutticolo e la Confagricoltura, l'associazione nazionale degli operatori del settore agricolo, ha addirittura previsto ulteriori diminuzioni entro la fine del mese di luglio.

Il problema della siccità sta assumendo nel Lazio proporzioni allarmanti anche per i suoi effetti diretti sulla popolazione; in particolare, l'acquedotto Simbrivio, che serve più di sessanta comuni, non è più in grado di garantire l'erogazione costante dell'acqua agli abitanti.

In considerazione della gravità della situazione descritta ed in riferimento al regolamento del Consiglio del 15 novembre 2002 che istituisce un Fondo di Solidarietà per le catastrofi naturali, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1.

lo stato di calamità che si registra attualmente nel Lazio può essere riconosciuto ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato regolamento?

2.

lo Stato italiano è in possesso dei requisiti per richiedere la sovvenzione prevista a tal fine dal Fondo di Solidarietà?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(18 settembre 2003)

La Commissione desidera esprimere la propria solidarietà agli abitanti del Lazio nonché a quelli delle altre regioni italiane colpite dall'attuale siccità.

La Commissione è seriamente preoccupata per le gravi ripercussioni che la siccità sta avendo sulle condizioni di vita, l'ambiente naturale e l'economia del Lazio.

L'onorevole parlamentare, menzionando gli articoli 2 e 3 del regolamento FSUE (1), ha correttamente indicato i principali criteri di qualificazione per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

La Commissione desidera tuttavia rammentare all'onorevole parlamentare che il Fondo di solidarietà è stato istituito per fornire assistenza soprattutto nel caso di catastrofi gravi e che i criteri di ammissibilità sono piuttosto specifici. Esso può essere mobilitato solo per fornire assistenza finanziaria immediata conformemente ai criteri di qualificazione delineati nel regolamento FSUE. L'intervento può essere attuato unicamente per contribuire al risarcimento di danni pubblici non coperti da assicurazione e non può risarcire le perdite economiche (ad es. degli agricoltori).

La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione ufficiale delle autorità italiane circa l'entità e la portata dei danni diretti sinora subiti nel Lazio o in altre regioni italiane a seguito dell'attuale siccità. Essa è pertanto nell'impossibilità di stabilire se l'evento in questione soddisfa i criteri di qualificazione per la mobilitazione del FSUE.

Il governo italiano ha la facoltà esclusiva di presentare una domanda. In base all'entità dei danni subiti e delle zone colpite, esso può trasmettere una domanda per ciascuna delle regioni colpite da diverse catastrofi, oppure un'unica domanda se l'entità globale dei danni per tutte le aree colpite dalla stessa catastrofe supera lo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL).

Va osservato che, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento delle recenti decisioni della Commissione riguardo alla concessione di assistenza, l'importo totale dei fondi del FSUE per le catastrofi a livello regionale disponibile fino al termine del 2003 è di 18,75 milioni di euro. L'importo dell'assistenza disponibile per le catastrofi di grande entità è di 925 milioni di euro.

Il regolamento FSUE prevede che le domande vengano presentate entro dieci settimane dalla data del primo danno provocato dalla catastrofe.

La conformità alle condizioni e agli altri requisiti del regolamento verrà esaminata sulla base delle informazioni fornite nelle domande presentate dal governo italiano. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio la mobilitazione del Fondo di solidarietà solo a condizione che sia dimostrato il rispetto di tutti i criteri previsti dal regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2000, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002).