6.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/241


(2004/C 33 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2267/03

di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione

(9 luglio 2003)

Oggetto:   Discriminazione delle donne

1.

E' esatta la notizia del Financial Times del 24 giugno 2003, secondo cui la Commissione europea, per combattere la discriminazione delle donne, sta preparando altre proposte che, fra l'altro, contengono un divieto di mostrare immagini «indecenti» di donne in televisione e giornali, nonché proposte di vietare la diversificazione nei pagamenti di premi assicurativi?

2.

Se tali progetti sono in preparazione, chi deciderà che cos'è «indecente»? Verrà forse istituita una commissione preposta a decidere ciò che non è di buon gusto?

3.

E' esatto che le relative proposte farebbero sì che le donne pagherebbero di meno i premi per la pensione, ma di più per l'assicurazione auto?

4.

La Commissione ritiene meglio che simili norme siano varate dall'UE che dagli Stati membri; perché mai?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(22 agosto 2003)

La Commissione ricorda all'on. parlamentare che esiste attualmente un importante acquis comunitario che permette di attuare il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nel campo dell'occupazione e del lavoro.

Dall'entrata in vigore, nel maggio 1999, del trattato di Amsterdam esiste anche una nuova base giuridica, cioè l'art. 13 del Trattato, che permette al Consiglio, in base ad una proposta della Commissione, di prendere le misure necessarie per combattere ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sul sesso, nei campi della competenza comunitaria, fatte salve le altre disposizioni del Trattato.

Si ricorda che nel 2000 il Consiglio ha già adottato, sulla base dello stesso art. 13 del Trattato CE una direttiva che ha lo scopo di combattere ogni discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica (1) in tutti i campi collegati all'accesso all'occupazione, ai beni e ai servizi, compreso l'alloggio, alla protezione sociale, ai vantaggi sociali e all'istruzione.

In questo contesto la Commissione sta esaminando le possibilità di attuazione dell'art. 13 del trattato CE per lottare contro le discriminazioni fondate sul sesso, nei campi diversi da quelli dell'occupazione e del lavoro.


(1)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, GU L 180 del 19.7.2000.