6.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/238


(2004/C 33 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2234/03

di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(7 luglio 2003)

Oggetto:   Richiesta di pensione di vecchiaia dalla Grecia

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) stabilisce che la richiesta per una pensione prevista per legge debba essere presentata all'ente assicuratore dello Stato membro di stabilimento. Ciò significa che una persona che nei Paesi Bassi ha acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, ma all'atto del compimento dei 65 anni risiede in Grecia, deve presentare la richiesta per ottenere la pensione olandese all'ente assicuratore greco IKA. L'iter della richiesta di pensione olandese attraverso l'IKA greco è spesso lento: 2 anni di attesa non sono certo un'eccezione. Il godimento di un'eventuale pensione greca di vecchiaia non incide sull'importo della pensione olandese.

1.

La Commissione condivide il mio parere, secondo cui il suddetto iter è inutilmente complesso e lungo e pertanto costituisce una minaccia per la sicurezza finanziaria dei pensionati?

2.

Per il prosieguo dell'iter non sarebbe meglio se la domanda di pensione olandese potesse venir direttamente presentata all'ente assicuratore olandese SVB? In caso affermativo, perché non lo si può fare? In caso contrario, che cosa osta a tale alternativa?

3.

In che misura la Commissione ritiene che ciò costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(12 agosto 2003)

La Commissione segnala all'on. parlamentare che la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale, segnatamente i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (2), e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3), non prevede alcuna armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, bensì unicamente un coordinamento dei sistemi nazionali degli Stati membri al fine di consentire ai cittadini europei di esercitare in maniera ottimale il loro diritto alla libera circolazione sul territorio degli Stati membri. Così, ad esempio, gli Stati membri restano liberi di organizzare i loro sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, la normativa comunitaria prevede una serie di regole e di principi cui devono attenersi gli Stati membri nell'esercizio delle loro competenze rispettive. Il regolamento (CEE) n. 574/72 prevede che le domande di pensione debbano essere presentate all'organismo competente dello Stato di residenza. Se l'interessato ha lavorato ed è stato assicurato in due o più Stati membri, l'organismo competente del luogo di soggiorno trasmetterà successivamente la domanda all'organismo competente di ogni Stato membro sul territorio del quale l'interessato è stato assicurato. L'obiettivo di tale procedura è quello di evitare che il lavoratore migrante debba presentare in ogni Stato membro ove ha lavorato una domanda di pensione separata, nonché di permettere il coordinamente da parte dell'organismo del luogo di soggiorno relativamente al trattamento del dossier da parte di tutti gli organismi interessati. Peraltro, se l'interessato non ha mai lavorato nello Stato membro in cui risiede, puo' presentare la sua domanda all'organismo dello Stato membro in cui egli è stato assicurato per ultimo.

Le domande di pensione dei lavoratori migranti devono essere trattate dagli organismi competenti entro termini ragionevoli affinché gli interessati possano beneficiare delle prestazioni alle quali hanno diritto. In tale contesto, l'art. 50 del regolamento (CEE) n.574/72 prevede una serie di misure per accelerare il trattamento delle domande di pensione, da parte degli organismi competenti, e la trasmissione delle domande tra gli organismi competenti di diversi Stati membri. Nella decisione n. 118 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (4) vengono precisate le condizioni di applicazione di questo articolo. Si prevede peraltro che una domanda di pensione possa essere presentata un anno prima che l'interessato raggiunga l'età pensionabile in modo tale che possa essere creato quanto prima un dossier completo. D'altra parte, la Commissione amministrativa sta esaminando attualmente una proposta di decisione il cui obiettivo è quello di modernizzare e semplificare le procedure di cooperazione tra gli organismi competenti degli Stati membri, al fine di ottimalizzare ed accelerare il trattamento delle domande di pensione.


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(2)  Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1997, GU L 28 del 30.1.1997, e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 5 giugno 2001, GU L 187 del 10.7.2001.

(3)  GU L 74 del 27.3.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio del 27 giugno 1997, GU L 176 del 4.7.1997 e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2001, GU L 187 del 10.7.2001.

(4)  GU C 306 del 12.11.1983.