6.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/222


(2004/C 33 E/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2124/03

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(25 giugno 2003)

Oggetto:   Assunzione di funzionari dei paesi oggetto dell'allargamento

Nella GU dell'Unione europea del 22 maggio 2003 (C 120 A — Volume 46 — EN) vengono resi noti 1 355 posti vacanti, la cui candidatura è aperta solo a cittadini dei dieci nuovi Stati membri («You must be a … citizen»).

In un comunicato stampa (IP/03/747) del 26 maggio 2003 la Commissione informa che nel lasso di tempo di 7 anni verranno assunti 3 900 funzionari provenienti dai paesi oggetto dell'allargamento.

L'articolo 17 del trattato CE recita:

1.

E' istituita la cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

2.

I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato.

L'articolo 39 del trattato CE recita:

1.

La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

2.

Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. (…)

4.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

L'articolo 39, paragrafo 4, è anche valido per i funzionari e il personale delle Istituzioni europee? Su che base?

La Commissione riconosce che i requisiti delle funzioni elencati nella GU del 22 maggio 2003 non devono essere necessariamente legati ad una cittadinanza? In caso contrario, perché no? In caso affermativo, perché questi posti non sono aperti a tutti i cittadini dell'Unione?

La Commissione condivide il giudizio secondo cui i candidati degli Stati già membri vengono così discriminati? In caso negativo: quale messaggio lancia ai candidati — soprattutto giovani — dei 15 Stati già membri che vogliono costruirsi una carriera all'interno delle Istituzioni europee, ma che non ci riusciranno o vi riusciranno solo tra grandi difficoltà a causa dell'afflusso contingentato proveniente dai nuovi Stati membri?

La Commissione può fornire una panoramica del numero di assunzioni avvenute negli anni 2000, 2001 e 2002 suddivise per cittadinanza (degli Stati membri), età e livello (della funzione)?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(12 agosto 2003)

Le norme che regolano la selezione dei funzionari per le istituzioni europee sono basate sullo Statuto. L'articolo 27 del Titolo III dello Statuto fissa che «le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».

L'articolo 27 inoltra indica che «Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

Come è già successo in occasione dei precedenti ampliamenti dell'Unione europea, la Commissione ha adottato una proposta relativa a una clausola di deroga transitoria allo Statuto. Tale clausola prevede la possibilità di assumere funzionari dai futuri Stati membri in funzione della loro nazionalità allo scopo di garantire l'integrazione di un minimo di personale necessario proveniente da tali paesi nei servizi delle istituzioni. La proposta, attualmente in discussione al Consiglio dell'Unione europea, prevede una durata di validità di sette anni.

La proposta della Commissione prevede anche la possibilità di organizzare, nel corso di tale periodo di sette anni, concorsi destinati in modo specifico ai cittadini dei 15 Stati membri attuali, allo scopo di garantire l'assunzione equilibrata sulla più ampia base geografica possibile nel corso di tutto il periodo transitorio che segue l'adesione dei futuri nuovi Stati membri.

Malgrado il carattere eccezionale della deroga transitoria che permette un'assunzione basata sulla nazionalità di uno dei futuri Stati membri, si noti che la continuità nell'organizzazione di concorsi per i 15 Stati membri attuali fornisce il quadro globale di una politica di assunzione conforme ai principi dell'articolo 39 del trattato CE.

Le informazioni relative alle assunzioni per nazionalità si trovano nelle tabelle inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento europeo.